Payback dispositivi medici: la definizione agevolata estingue l’obbligazione e preclude l’azione giurisdizionale (TAR Lazio n. 9540 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Il versamento integrale di tale quota ridotta estingue l’obbligazione per i predetti anni e preclude alle aziende fornitrici ogni ulteriore azione giurisdizionale. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle Regioni determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di ripiano. Il versamento, accompagnato dalla relativa documentazione, fa comunque venir meno l’interesse alla decisione del ricorso, ancorché manchi la formale attestazione regionale.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti statali e regionali di certificazione e ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i successivi atti applicativi adottati da diverse Regioni, chiedendone l’annullamento. In pendenza del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto una definizione agevolata degli obblighi di payback, prevedendo l’assolvimento integrale tramite il versamento del 25 per cento degli importi dovuti. La società ha quindi dichiarato di aver provveduto al pagamento delle quote ridotte, depositando le relative contabili, e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, l’integrale versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.
Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento della Regione Toscana, la Regione stessa aveva depositato l’atto di riconoscimento dell’avvenuto pagamento delle somme ridotte da parte della società ricorrente. La Corte ne ha tratto la conseguenza che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come espressamente previsto dalla disposizione sopravvenuta.
Quanto ai motivi aggiunti avverso i provvedimenti delle altre Regioni, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione della società ricorrente, supportata dalle ricevute di pagamento, consenta comunque di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, data la stretta analogia della fattispecie, disponendo parimenti la compensazione delle spese.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento della Regione Toscana e l’improcedibilità del ricorso introduttivo e degli altri ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. e dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
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Nota della Redazione
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