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Omologazione etilometro e rinnovazione istruttoria in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 19082 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione della validità dell’accertamento dello stato di ebbrezza non può risolversi in una mera richiesta di conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni dell’etilometro, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio in assenza di elementi idonei a far dubitare del corretto funzionamento dell’apparecchio. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. L’acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. non comporta alcun automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi contenuti nella motivazione di tali sentenze.

Il Fatto

Il Tribunale locale e la Corte di appello di Palermo hanno confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 2,32 g/l alla prima misurazione e 2,30 g/l alla seconda. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando in particolare l’utilizzabilità dei risultati forniti dall’apparecchio Dräger 7110 MKIII per asserita irregolare omologazione e la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso non superino il vaglio di ammissibilità, dichiarando manifestamente infondati il primo e il terzo motivo. Quanto alla contestazione sulla validità dell’omologazione dell’etilometro, la Suprema Corte ha osservato che la difesa non ha fornito neppure un principio di prova della irregolarità della voltura dell’omologazione dalla società originaria alla società subentrante.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che è stato il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) ad attribuire all’etilometro il numero di omologazione in sostituzione di quello rilasciato alla precedente società, e nulla consente di ritenere che, nel procedere alla voltura, non sia stata verificata la corrispondenza tra gli apparecchi prodotti e il prototipo omologato.

Con riferimento alla rinnovazione dell’istruttoria, la Corte ha rammentato che tale istituto ha carattere eccezionale e la relativa decisione può essere sindacata solo sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, richiamando Sezioni Unite n. 12602 del 2015. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto proprio il giudizio del primo giudice sul corteo sintomatologico e sull’esito dei pre-test, fugando ogni dubbio sull’attendibilità delle misurazioni.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada sul raddoppio della sospensione della patente per guida di veicolo appartenente a persona estranea al reato, richiamando Corte cost. n. 198 del 2015 e rilevando la non manifesta irrazionalità della scelta legislativa, che enfatizza il disvalore della guida in stato di ebbrezza di un veicolo altrui.

Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile per genericità, non essendovi un confronto con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, sorretto dal riferimento alle modalità del fatto, ai plurimi precedenti penali e alla mancanza di comportamenti indicativi di ravvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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