La circolare ministeriale priva di effetti lesivi non è impugnabile (TAR Lazio n. 4544 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è impugnabile, per carenza originaria di interesse, la circolare ministeriale che, lungi dall’assumere valore di provvedimento, si limiti a fornire una lettura della disciplina di settore, esprimendo un parere non vincolante e sollecitando i destinatari a una più attenta riflessione sulle criticità evidenziate. Un atto di tal fatta, privo di idoneità lesiva, può essere eventualmente impugnato solo unitamente all’atto concretamente lesivo che ne faccia applicazione. La finalità di moral suasion e di indirizzo non integra gli estremi di una determinazione provvedimentale, con la conseguente inammissibilità del gravame proposto direttamente avverso la circolare.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la circolare ministeriale n. 115/2022, con la quale il Ministero dell’Interno, in riscontro alla richiesta di parere di alcuni Comuni, si era espresso nel senso dell’incompatibilità del meccanismo di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite convenzioni con enti e organizzazioni di categoria (tabaccai, edicole e simili), utilizzando piattaforme digitali messe a disposizione da società di informatica, con le previsioni dell’Allegato C del d.P.C.M. n. 194/2014 in tema di specifiche tecniche e incedibilità dei dispositivi di sicurezza.

La circolare invitava i Prefetti a sensibilizzare i Sindaci sui contenuti, rappresentando che un improprio trattamento dei dati avrebbe potuto comportare una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003. La ricorrente, società attiva nella fornitura di piattaforme per il rilascio di certificati anagrafici, deduceva la violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 1 del d.P.C.M. n. 194/2014, nonché il vizio di incompetenza per la negata possibilità per il Sindaco di continuare a rilasciare certificati ai sensi del regolamento anagrafico di cui al d.P.R. n. 223/1989.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato, con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, e ha declinato la questione in tali termini.

Osserva il TAR che la circolare impugnata reca un mero invito rivolto ai Prefetti a sensibilizzare i Sindaci sulle criticità rinvenienti, in punto di sicurezza e tutela della riservatezza, dall’affidamento del servizio di rilascio dei certificati anagrafici a soggetti terzi. Il Ministero, esaminati i punti critici con particolare riguardo al carattere personale e incedibile dei dispositivi di sicurezza assegnati ai Sindaci e ai dipendenti comunali preposti all’accesso all’ANPR, si limita a individuare la mera possibilità, descritta in maniera ipotetica, di una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Si tratta, all’evidenza, di un atto interno, privo di effetti lesivi sulle ragioni della ricorrente, che pertanto alcun interesse ha alla sua rimozione dal mondo giuridico, anche in assenza della impugnazione di un atto che ne faccia applicazione o sia frutto di osservanza da parte dei Sindaci ai quali la circolare è rivolta. Essa fornisce una lettura della disciplina di settore, limitandosi a esprimere un parere non vincolante e a sollecitare una più attenta riflessione sulle criticità evidenziate, senza generare alcun effetto inibitorio né preclusivo dell’attività oggetto della circolare.

La finalità di moral suasion e di indirizzo perseguita dall’atto non è sufficiente a conferirgli valore di provvedimento: si è al cospetto di un atto a valenza generale, privo di idoneità lesiva, impugnabile eventualmente solo unitamente ad altro atto concretamente lesivo, che nella fattispecie non risulta sussistere. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese attesa la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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