Trattazione del merito preferita alla decisione cautelare quando la controinteressata annuncia ricorso incidentale (TAR Abruzzo n. 156 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., il giudice amministrativo può disporre la trattazione del merito, fissando direttamente l’udienza pubblica ai sensi del comma 10 della medesima disposizione, quando la parte controinteressata manifesti la volontà di proporre ricorso incidentale. Tale modalità decisoria, derogatoria rispetto all’ordinario scrutinio del fumus boni iuris e del periculum in mora, risponde all’esigenza di garantire una tutela piena ed effettiva, assicurando la definizione della controversia nel merito con precedenza sulla fase cautelare. La scelta di trattare il merito non presuppone una valutazione di fondatezza del ricorso, ma costituisce esercizio del potere organizzativo del giudice volto a evitare un inutile dispendio di attività processuale e a concentrare la decisione in un’unica sede.
Il Fatto
La ricorrente, società partecipante a una procedura negoziata indetta dal Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna per l’affidamento di lavori di ricostruzione all’interno della Caserma Pasquali in località Campomizzi, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Conpat s.c.a.r.l., deducendo plurimi vizi di legittimità afferenti sia alla fase di ammissione sia alla verifica dei requisiti di partecipazione. La ricorrente chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione e, nel merito, l’annullamento degli atti di gara nonché il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Si costituivano in giudizio sia la stazione appaltante sia la controinteressata, la quale manifestava la volontà di proporre ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, esaminata l’istanza cautelare, ha ritenuto che le esigenze di tutela della parte ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza, piuttosto che attraverso una pronuncia cautelare. Il Collegio ha valorizzato la dichiarata volontà della controinteressata di proporre ricorso incidentale quale elemento che rendeva preferibile la definizione della controversia nella sede naturale del giudizio di merito, consentendo in tal modo una cognizione piena e completa di tutte le questioni dedotte, senza la frammentazione tipica della fase sommaria.
La decisione si inquadra nella disciplina dell’art. 55, comma 10, c.p.a., che attribuisce al giudice il potere di fissare l’udienza di merito a breve termine, qualora l’istruttoria e l’esame complessivo degli atti di causa rendano opportuna una definizione immediata della lite. Tale facoltà risponde a un’esigenza di economia processuale e di effettività della tutela, evitando che la fase cautelare anticipi valutazioni che competono al merito.
Il Collegio, nell’adozione di tale deliberazione, non ha compiuto alcuna valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, essendo la scelta della trattazione congiunta una determinazione di natura squisitamente processuale e organizzativa. La compensazione delle spese di lite della fase è stata disposta in ragione della mancata decisione cautelare, la quale non consentiva di individuare un’effettiva soccombenza delle parti. Il dispositivo ha quindi fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti.
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Nota della Redazione
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