Discrezionalità della stazione appaltante e unico centro decisionale nella gara (TAR Lazio n. 7058 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della stazione appaltante circa la ricorrenza delle cause facoltative di esclusione, tra cui quella relativa all’unicità del centro decisionale, è espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta pretestuosità. Il relativo giudizio presuntivo deve rispettare i canoni di gravità, precisione e concordanza e deve essere superato dalla eventuale controprova logica offerta dalle imprese, che possono dimostrare che il collegamento non ha influito sulla formulazione delle offerte. L’utilizzo di un comune listino prezzi di riferimento, disponibile sul mercato, non costituisce di per sé indizio sufficiente di accordo collusivo, ove la stazione appaltante ne abbia plausibilmente giustificato l’impiego.
Il Fatto
La società ricorrente, terza classificata in entrambi i lotti di una gara indetta da Rete Ferroviaria Italiana, ha impugnato gli atti di gara e il successivo diniego di autotutela, sostenendo che le offerte della seconda e della quarta classificata fossero riconducibili ad un unico centro decisionale. A supporto della tesi, la ricorrente ha dedotto la costanza del rapporto matematico tra i prezzi unitari offerti dalle due imprese e l’esistenza di pregresse relazioni societarie tra i relativi gruppi.
La stazione appaltante, dopo un’istruttoria avviata su segnalazione della ricorrente, ha rigettato l’istanza, ritenendo le giustificazioni delle controinteressate plausibili: il rapporto costante tra i prezzi sarebbe dipeso dall’uso, da parte di entrambe, del medesimo listino prezzi diffuso sul mercato da una delle società.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato principio per cui la verifica sulla sussistenza di un collegamento sostanziale tra concorrenti deve seguire un iter istruttorio preciso: accertare l’eventuale controllo ex art. 2359 c.c., poi la relazione tra imprese e, infine, l’unicità del centro decisionale sulla base di elementi strutturali o personali. In tale percorso, il giudice amministrativo può intervenire solo a fronte di una valutazione manifestamente pretestuosa della stazione appaltante.
Quanto ai rapporti societari, il Collegio ha ritenuto che le commistioni negli organi sociali, risalenti a operazioni di acquisizione concluse prima della gara, non fossero connotate da concretezza e attualità, requisiti necessari per integrare il rilevante indizio di un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte. Le eccezioni relative al rapporto tra la seconda classificata e la consorziata della quarta, invece, sono state dichiarate tardive, in quanto basate su circostanze note alla ricorrente sin dall’inizio della procedura e non dedotte con il ricorso introduttivo.
In ordine al dato matematico, il TAR ha condiviso la valutazione della stazione appaltante, ritenendo plausibile che il rapporto costante tra i prezzi derivasse dall’applicazione di un medesimo ribasso a un listino di riferimento pubblicamente disponibile. L’assenza di asimmetrie informative sui prezzi è stata considerata un indice idoneo a escludere la presunzione di una pratica collusiva, in mancanza di prove di un accordo tra le imprese.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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