Discarico dell’agente contabile e approvazione del conto dell’ultima gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 345 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, l’udienza è sempre fissata ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont., quando il conto comprenda partite di precedenti gestioni e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti. Accertata la regolarità formale e sostanziale del conto, il giudice lo approva e dichiara il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. Il sub-procedimento risponde a un interesse sostanziale duplice: dell’amministrazione, alla verifica della regolarità della gestione che si chiude, e dell’agente, alla definitiva liberazione dalle responsabilità connesse. In assenza di statuizione di condanna, non si provvede sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un’agente contabile, consegnatario di beni addetto alla gestione degli attestati di conducente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021. Il conto, redatto sul prescritto modello, era stato sottoscritto dall’agente, parificato dal Direttore dell’Ispettorato e corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria territoriale dello Stato.
Il Magistrato istruttore ha deferito il conto al Presidente della Sezione con relazione, rilevando che la gestione si presentava regolare: la rimanenza iniziale di 286 attestati era correttamente ripresa dall’esercizio precedente, non vi erano stati movimenti in carico o scarico e la rimanenza finale coincideva con quella del conto della gestione successiva. Essendo quella in esame l’ultima gestione dell’agente, con passaggio di consegne documentato da processo verbale, il conto doveva essere sottoposto al Collegio. L’amministrazione ha chiesto il discarico e l’archiviazione; il Pubblico Ministero ha concluso per il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare i presupposti processuali della decisione. Verifica la sussistenza delle condizioni dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni e non occorra la revocazione delle decisioni sui conti anteriori. La norma è letta come adempimento di carattere sostanziale, non meramente formale.
La Corte ne indica la duplice finalità. Da un lato, l’interesse dell’amministrazione ad acclarare la regolarità della gestione che si chiude. Dall’altro, l’interesse dell’agente contabile a liberarsi definitivamente, dopo la chiusura, dalle responsabilità connesse alla propria gestione. La fissazione dell’udienza assume quindi la funzione di presa d’atto formale della chiusura del rapporto.
Nel merito, il Collegio non ravvisa irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile, in adesione a quanto osservato dal Magistrato istruttore. L’esame è condotto su due piani distinti. Sul piano formale, il conto risulta debitamente parificato e munito del visto di regolarità amministrativo-contabile dell’organo di controllo. Sul piano sostanziale, il conto è idoneo a rappresentare le risultanze della gestione.
Accertata la regolarità, il Collegio approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile, con l’accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi. In considerazione della natura della pronuncia e dell’assenza di statuizione di condanna, non si provvede sulle spese.
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Nota della Redazione
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