Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 114 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la legittimazione passiva presuppone la qualità di agente contabile, che spetta a chi ha il maneggio dei beni oggetto del conto. La disposizione regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori delle società partecipate è incostituzionale per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché tali soggetti non hanno la disponibilità delle partecipazioni e versano in conflitto di interesse. Venuta meno la norma, non può affermarsi né la qualità di agente contabile ex lege, né quella di agente contabile di fatto. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile, restando l’amministrazione tenuta a far rendere il conto al soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.
Il Fatto
Con relazione il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 e presentata in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione in una società partecipata.
La relazione segnalava due profili: l’assenza di un valido atto di parifica, perché il decreto dirigenziale di parificazione recava la dicitura di conformità informatica senza sottoscrizione digitale; e l’insussistenza della qualifica di agente contabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza, nessuno comparve per il convenuto né per l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Sul secondo profilo, dagli accertamenti del magistrato istruttore risulta che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali e impossibilitati ad averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti degli organi di amministrazione delle società. Essa si poneva in contrasto con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio.
Il Collegio richiama l’art. 20, lettera c), l’art. 29, l’art. 32 e l’art. 178 del R.D. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 137 del d.lgs. n. 174/2016. La caducazione della norma regionale impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né questi può qualificarsi agente contabile di fatto, non avendo il maneggio.
Difettando la legittimazione passiva ad causam, il giudizio è dichiarato improcedibile. Poiché tale pronuncia non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni, i conti dovranno essere resi dal soggetto diverso che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2022. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio.
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Nota della Redazione
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