Illegittimo il limite generalizzato Città 30 necessaria deroga puntuale (TAR Emilia-Romagna n. 126 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 142, secondo comma, d.lgs. n. 285/1992 consente all’ente proprietario della strada di derogare, in senso più restrittivo, il limite ordinario dei 50 km/h nei centri abitati solo con provvedimenti puntuali e specifici, riferiti a determinate strade o tratti di strada che presentino peculiarità oggettive tali da giustificare la misura. L’esercizio di tale potere non richiede alcuna intesa o atto soggettivamente complesso con il Ministero delle infrastrutture, ma l’ente deve attenersi alle direttive generali impartite dal Ministero. È illegittima, per violazione dell’art. 142 cod. strada, la trasformazione del limite derogatorio in regola generale, applicata alla maggior parte della rete stradale urbana senza che per ogni singola strada siano verificate e motivate le condizioni legittimanti indicate dall’art. 343 del regolamento di attuazione e dalla direttiva ministeriale n. 777/2006. La misura deve inoltre rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza. È fatta salva la competenza della dirigenza, e non del Sindaco, per i provvedimenti di disciplina della circolazione a carattere gestorio.

Il Fatto

Un tassista operante nel territorio del Comune di Bologna, dopo la riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, ha impugnato gli atti di pianificazione del traffico e le ordinanze dirigenziali con cui era stato introdotto il limite generalizzato di 30 km/h – il progetto “Bologna Città 30” – sostenendo che misure così estese avrebbero compromesso l’attività professionale. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 142 d.lgs. n. 285/1992, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione e l’incompetenza del dirigente. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6266/2025, aveva già riconosciuto la sussistenza delle condizioni dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il perimetro del giudizio, escludendo di poter valutare l’opportunità o l’utilità della misura Città 30 sotto il profilo del merito amministrativo: oggetto del sindacato è esclusivamente la conformità alla legge degli atti impugnati.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate la seconda e la terza censura. Rilevato che l’art. 142 cod. strada fissa per i centri abitati il limite ordinario di 50 km/h e che l’abbassamento costituisce una deroga, ha richiamato l’art. 343 del regolamento di attuazione e la direttiva ministeriale n. 777/2006 che ne dettano i presupposti: i limiti ridotti possono essere disposti solo su determinate strade o tratti che presentino condizioni oggettive legittimanti (quali scuole, restringimenti, elevata presenza pedonale). Al contrario, nel caso esaminato il limite di 30 km/h è stato applicato in via generalizzata a una porzione prevalente della rete stradale urbana, a interi quartieri e a intere categorie di strade, prescindendo da una puntuale verifica delle caratteristiche di ciascuna arteria interessata. Né le mappe elaborate in sede di pianificazione né le ordinanze contenevano una motivazione idonea a giustificare la riduzione per ogni singola strada, essendo le relative previsioni generiche e standardizzate. La motivazione integrativa è stata ritenuta postuma e non satisfattiva.

Il giudice ha invece respinto la prima censura, precisando che l’art. 142 cod. strada non prevede un atto soggettivamente complesso (intesa con il Ministero), ma solo l’obbligo di seguire le direttive ministeriali generali. Ha inoltre respinto le censure relative alla decadenza del PGTU per mancato aggiornamento, la cui perdurante efficacia è stata confermata, e alla competenza, ritenendo legittimamente adottate le ordinanze dal dirigente, trattandosi di atti di natura gestoria.

La sentenza ha quindi annullato il PPTU “Bologna Città 30” e le ordinanze istitutive delle zone con limite a 30 km/h, salva la facoltà del Comune di riavviare il procedimento nel rispetto della norma agendi ricostruita dalla pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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