Accesso agli atti e ostensione parziale: improcedibilità e rigetto per genericità dell’istanza (TAR Emilia-Romagna n. 128 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti, qualora l’Amministrazione, nelle more del giudizio, abbia rilasciato parte della documentazione richiesta, il ricorso avverso il diniego deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente ai documenti ostesi, non potendosi invece dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’interessato neghi la piena satisfattività dell’ostensione. Per la parte residua, il ricorso è infondato quando l’istanza di accesso sia generica e il richiedente non abbia esplicitato la strumentalità della documentazione mancante rispetto all’interesse defensionale che intende azionare, essendo insufficienti allegazioni vaghe e meramente ipotetiche.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale presentava al Comune istanza di concessione di un’area comunale adibita a parcheggio per installarvi uno spettacolo in un determinato periodo estivo, ricevendo riscontro negativo. L’Ente segnalava la disponibilità di un’altra area, ma solo dalla data successiva alla conclusione di una concessione rilasciata a terzi per lo svolgimento di un diverso spettacolo.
Il richiedente presentava quindi istanza di accesso agli atti al fine di visionare la documentazione del procedimento di assegnazione dell’area all’impresa concorrente, ma il Comune negava l’accesso per asserita mancanza di un interesse attuale e diretto. Avverso tale diniego veniva proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendosi l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il Comune, nelle more del giudizio, aveva rilasciato al ricorrente la documentazione relativa alla concessione all’impresa concorrente, ivi inclusi la richiesta di occupazione di suolo pubblico, la licenza temporanea, le ricevute del portale SUAP, la planimetria e l’autorizzazione con la capienza massima dello spettacolo.
Rispetto a tale documentazione, unitamente al codice identificativo dell’attrazione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendosi pronunciare la cessazione della materia del contendere in ragione della contestazione del ricorrente circa la piena satisfattività dell’ostensione.
Quanto alla documentazione residua — licenza generale per l’attività di spettacolo viaggiante e collaudo annuale dell’attrazione — il ricorso è stato invece ritenuto infondato. Il Tribunale ha osservato che l’istanza di accesso, come integrata, presentava un grado di genericità tale da non consentire di ritenere compresa nella richiesta anche tale documentazione. In ogni caso, il ricorrente non aveva esplicitato la strumentalità dei documenti mancanti rispetto all’interesse defensionale azionato, essendo le allegazioni difensive vaghe e del tutto ipotetiche.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese di lite, fatto salvo il contributo unificato.
Nota della Redazione
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