Cittadinanza e condanne penali: sindacato solo estrinseco sulla discrezionalità (TAR Lazio n. 519 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, la valutazione dell’amministrazione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e di alta amministrazione, non un diritto automaticamente riconoscibile al ricorrere dei presupposti di legge. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato a un controllo estrinseco e formale, diretto a verificare la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della ponderazione compiuta. La sopravvenuta estinzione del reato, ove la condanna sia stata assunta a fattore ostativo, non determina in via automatica il superamento di tale elemento, restando ferma la valutazione del fatto sul piano amministrativo quale indice del grado di integrazione sociale e di affidabilità del richiedente. Il rigetto legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie coeve non è inficiato da elementi sopravvenuti, valorizzabili semmai in una nuova istanza.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero residente da lungo tempo in Italia, presentava al Ministero dell’Interno domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992. L’amministrazione rigettava l’istanza ravvisando un profilo ostativo nei precedenti penali dell’interessato, segnatamente un decreto penale di condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., divenuto irrevocabile.

Il richiedente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo un unico motivo di censura incentrato sulla violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91 del 1992, oltre all’eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, il provvedimento avrebbe omesso di considerare il radicamento territoriale del ricorrente e dei familiari, basandosi su un mero automatismo discendente dalla pronuncia penale, per di più qualificata erroneamente nel provvedimento di rigetto come sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti anziché come decreto penale di condanna. Nelle more del giudizio, il giudice dell’esecuzione dichiarava estinto il reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei principi consolidati in materia. La formulazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza “può” essere concessa, sottolinea che la residenza decennale è solo uno dei presupposti della domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni dell’istanza e sulle possibilità del richiedente di rispettare i doveri connessi all’appartenenza alla comunità nazionale.

L’amministrazione deve verificare, oltre alla residenza legale, l’inserimento del richiedente nel tessuto sociale del Paese, attraverso un insieme di elementi eterogenei: condizioni lavorative, economiche e familiari e, soprattutto, irreprensibilità della condotta. Quest’ultima va intesa non solo come rispetto delle norme penali, ma più in generale delle regole di convivenza civile. Ne deriva che il provvedimento di concessione è un atto di alta amministrazione, condizionato alla sussistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis, morale e civile, del richiedente.

Su tale premessa il Collegio afferma il limite del sindacato: la valutazione discrezionale è censurabile solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo estendersi a un vaglio di merito. Il giudice verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e l’esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.

Applicando tali criteri, il TAR ritiene che il Ministero abbia legittimamente esercitato il proprio potere. L’amministrazione ha svolto un’autonoma valutazione dei fatti, qualificando la condanna come indice di inaffidabilità del richiedente e di mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza. La motivazione non difetta dunque del carattere ostativo della vicenda penale emersa, anche in considerazione del disvalore sociale della condotta.

Quanto alla sopravvenuta estinzione del reato, il Collegio esclude che essa possa assumere rilevanza nel giudizio. L’esito processuale favorevole non è fattore idoneo a superare in via automatica l’elemento ostativo: resta ferma la valutazione del fatto sul piano amministrativo, nella sua valenza sintomatica del grado di integrazione sociale e ai fini del giudizio sulla personalità e sull’affidabilità del richiedente, anche allo scopo di prevenire reati e minacce alla pubblica sicurezza. I requisiti, del resto, devono essere posseduti già al momento della presentazione dell’istanza; gli elementi sopravvenuti potranno essere valorizzati in una nuova istanza, che l’ordinamento consente di reiterare già a distanza di un anno dal primo rifiuto. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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