Fissazione dell’udienza di merito in luogo della misura cautelare (TAR Campania n. 413 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di scrutinio dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove ritenga che il pregiudizio addotto dal ricorrente possa essere meglio garantito da una sollecita definizione del giudizio nel merito, può fissare l’udienza pubblica di trattazione, prescindendo dalla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. La scelta di non pronunciarsi sulla domanda di sospensione, demandando la decisione alla fase di merito, costituisce esercizio del potere previsto dall’art. 55 cod. proc. amm. e non richiede la verifica della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. In tale evenienza, le spese della fase cautelare possono essere compensate, in ragione della peculiarità della decisione assunta.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino aveva disposto che non sussistevano le condizioni per il riesame del condono edilizio richiesto ai sensi della legge n. 724/1994, nonché la conseguente nota comunale. Avverso tali atti, il ricorrente proponeva ricorso al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto che le esigenze rappresentate dal ricorrente potessero essere meglio garantite da una sollecita definizione del giudizio nel merito, piuttosto che da una pronuncia sulla sospensione. Tale valutazione ha condotto il giudice a fissare l’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito, prescindendo dall’esame dei presupposti propri della tutela cautelare.
La decisione assume rilievo perché, pur in presenza di una domanda di sospensione, il giudice ha optato per la fissazione dell’udienza pubblica, strumento che consente una definizione più rapida della controversia e che risulta preferibile quando l’istanza cautelare non evidenzi profili di urgenza tali da richiedere una pronuncia anticipata. In tal modo, il Tribunale ha dato priorità all’esame nel merito della vicenda, evitando una duplicazione di attività processuale.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in coerenza con la natura della decisione assunta, che non ha visto la soccombenza di alcuna delle parti.
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Nota della Redazione
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