Ottemperanza per crediti retributivi del personale scolastico e commissario ad acta (TAR Marche n. 869 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato da parte della pubblica amministrazione, dichiara l’obbligo di quest’ultima di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un commissario ad acta, che opererà solo in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e su istanza del creditore. Il ricorso per ottemperanza è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, aveva dichiarato il diritto di una lavoratrice del comparto scuola di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme maturate per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza era divenuta irrevocabile, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Tuttavia, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e la lavoratrice proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, calcolato dalla notifica della sentenza all’amministrazione. Tale adempimento costituisce condizione di ammissibilità per la proposizione del ricorso in ottemperanza.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stato eseguito il titolo esecutivo. L’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, né tanto meno aveva dimostrato un parziale adempimento. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni per provvedere.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del dirigente pro-tempore della direzione generale competente, il quale interverrà su istanza del creditore, entro centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento. La nomina anticipata risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela, evitando ulteriori dilazioni dell’esecuzione.
Quanto alle spese di lite, l’amministrazione è stata condannata al pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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