Payback dispositivi medici tra rigetto nel merito e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 515 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, in quanto risponde alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria mediante un contributo di solidarietà posto a carico delle aziende fornitrici. La disciplina rispetta la riserva di legge ex art. 23 Cost., individuando i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e le linee procedurali, e non viola i principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. Le censure avverse ai provvedimenti regionali di recupero, con cui si approva l’elenco delle aziende soggette al ripiano e i relativi importi, involgono invece un diritto soggettivo patrimoniale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività interamente vincolata e priva di potere autoritativo.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli accordi in sede di Conferenza permanente, la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 e il provvedimento del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo con cui è stato approvato l’elenco delle aziende fornitrici e i relativi importi di ripiano dovuti per il superamento del tetto di spesa degli anni 2015-2018.

La società ha dedotto l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina del payback, nonché vizi propri dei provvedimenti attuativi, lamentando la retroattività della fissazione dei tetti regionali, la lesione dell’affidamento, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione delle regole procedimentali. Le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato integralmente la ricostruzione del quadro normativo e le argomentazioni già espresse in numerosi precedenti conformi, in particolare la sentenza della Sezione n. 11550 del 12 giugno 2025. La disciplina del payback è delineata dall’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dall’art. 18 del d.l. n. 115 del 2022, che ha introdotto il comma 9-bis.

Il Tribunale ha rilevato che, con la sentenza n. 140 del 2024, la Corte costituzionale ha escluso la violazione dell’art. 41 Cost., qualificando il meccanismo come contributo solidarietà ragionevole e proporzionato, e ha negato la lesione degli artt. 2 e 117 Cost., nonché dell’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, poiché l’obbligo di ripiano era già noto alle imprese fin dal 2015. Tali argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi della CDFUE.

Quanto ai vizi propri dei provvedimenti attuativi, il Collegio ha ritenuto infondate le censure di retroattività e di lesione dell’affidamento. La misura del tetto nazionale era già fissata al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard e quella regionale è stata confermata nella medesima percentuale. Le imprese avrebbero dovuto assumere tale parametro a riferimento e considerare l’alea contrattuale insita nella fornitura.

Il payback, inoltre, rimane estraneo alle procedure di affidamento e non altera l’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. È rimasto indimostrato che esso abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese. I primi due motivi sono stati pertanto rigettati.

Le censure avverse al provvedimento regionale di recupero sono invece inammissibili per difetto di giurisdizione. La regione esercita un’attività meramente tecnico-contabile e riepilogativa, priva di margine di discrezionalità, ponendo a carico delle aziende il superamento già certificato con decreto ministeriale. Ne deriva un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dal potere amministrativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e assegnazione del termine ex art. 11 c.p.a. per l’eventuale riassunzione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *