Il diniego di cittadinanza per precedenti penali resiste al sindacato (TAR Lazio n. 7754 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce atto di amplissima discrezionalità dell’Amministrazione, il cui sindacato giurisdizionale non può estendersi al merito ma si limita alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e dell’esistenza di una motivazione logica, coerente e ragionevole. I precedenti penali, anche risalenti e pur in caso di estinzione del reato, possono essere valutati come fatto storico e legittimano il diniego, in quanto espressivi di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza. Il comportamento dell’istante è valutabile anche per periodi superiori ai dieci anni, potendo il fatto penalmente rilevante essere considerato in un’ottica di prevenzione, su un piano autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 2021 con cui era stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego si fondava sulla sussistenza di due pregiudizi penali a suo carico: una sentenza di condanna per il reato di assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e un decreto penale per uso di atto falso. Con un unico motivo, il ricorrente lamentava la violazione di legge e il difetto di motivazione, deducendo il proprio stabile inserimento socio-economico e la scarsa gravità dei fatti contestati, uno dei quali riferito al fratello.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività sollevata dal ricorrente, disponendo lo stralcio dei documenti depositati dall’Amministrazione il giorno prima dell’udienza, in quanto presentati oltre il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., con conseguente loro inutilizzabilità processuale.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la natura del potere di concessione della cittadinanza, richiamando la giurisprudenza della Sezione. L’acquisizione dello status civitatis è oggetto di un provvedimento ampliamente discrezionale, essendo l’espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. L’interesse dell’istante deve coniugarsi con l’interesse pubblico a una piena integrazione nella comunità nazionale, che implica la verifica dell’assenza di precedenti penali, della sussistenza di redditi e di una condotta di vita espressiva di integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
Da tale premessa, il giudice amministrativo ha tratto il limite del proprio sindacato: il vaglio giurisdizionale non può sconfinare nell’esame del merito della scelta discrezionale, ma si esaurisce nel controllo dei vizi di eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’inadeguatezza istruttoria, dell’illogicità, della contraddittorietà e dell’irragionevolezza. Applicando tali coordinate al caso di specie, la sentenza ha ritenuto che l’Amministrazione avesse valutato in modo non manifestamente illogico la posizione del ricorrente, la cui condotta risultava inficiata da precedenti giudiziari.
Il Collegio ha inoltre precisato che la valutazione del fatto storico ai fini amministrativi si pone su un piano autonomo rispetto all’accertamento penale, potendo il diniego fondarsi anche su condotte risalenti e su una valutazione in chiave preventiva della personalità del naturalizzando. Infine, è stato evidenziato il carattere solo temporaneo delle conseguenze del diniego, che non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza, e la natura meramente ordinatoria del termine di conclusione del procedimento. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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