Obbligo di provvedere sull istanza ex art 42-bis per occupazione sine titulo (TAR Abruzzo n. 539 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., quando l’occupazione del fondo privato sia riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, senza che sia necessaria la dichiarazione di pubblica utilità, potendo questa essere implicita nell’atto formale di esercizio del potere. Il proprietario può sollecitare l’avvio del procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di provvedere, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, essendo la relativa posizione qualificabile come interesse legittimo autonomamente tutelabile. L’inerzia dell’ente integra silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso.
Il Fatto
Un proprietario ha diffidato il Comune a restituirgli la porzione di immobile, occupata dall’ente e sulla quale era stata realizzata una cabina metanifera di decompressione, chiedendo la rimozione del manufatto, il ripristino dello stato dei luoghi e il ristoro dei danni. In via alternativa ha domandato l’acquisizione sanante dell’area e del manufatto.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, il proprietario ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale e per la condanna della stessa a provvedere. Si sono costituiti il Comune e la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas, resistendo al ricorso; quest’ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di giurisdizione, che ritiene infondata. L’art. 113, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative a comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione. Ciò che rileva è la sussistenza di atti formali di esercizio del potere: nella specie le delibere comunali di approvazione del progetto della rete metanifera e la determinazione con cui il Comune ha affidato la concessione del servizio.
Nel merito il ricorso è accolto nei limiti dell’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, obbligo fondato sul dovere di buona amministrazione e correttezza, dal quale sorge in capo al privato l’aspettativa a una risposta esplicita.
Il giudice richiama l’orientamento secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste anche in fattispecie ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge, ove ragioni di giustizia ed equità ne impongano l’adozione. La novella di cui all’art. 1, comma 38, legge n. 190/2012, che ammette il provvedimento in forma semplificata per le istanze manifestamente irricevibili o infondate, conferma implicitamente il dovere dell’amministrazione di pronunciarsi sempre.
Quanto alla fattispecie, l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 attribuisce all’ente che utilizza il bene una facoltà di valutazione correlata all’eventuale acquisizione in sanatoria, dalla quale deriva in capo ai proprietari una posizione di interesse legittimo tutelabile contro il silenzio. Benché la norma non preveda l’avvio del procedimento a istanza di parte, il privato può sollecitarlo, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere.
Il Comune deve dunque adottare un provvedimento espresso nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di inottemperanza si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con compenso a carico dell’ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.