Cittadinanza negata per condotte prive di condanna confermata dal TAR (TAR Lazio n. 7753 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, l. n. 91/1992, il provvedimento di diniego è espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. L’Amministrazione può tenere conto, nella valutazione dell’integrazione del richiedente, anche di fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione, di assoluzione o di condotte non sfociate in sentenza di condanna, in quanto rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile. La legittimità del provvedimento va apprezzata secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.

Il Fatto

Una cittadina di origine marocchina impugnava il decreto del 13 ottobre 2021 con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel dicembre 2016. Il diniego si fondava sulla sussistenza a suo carico di un procedimento penale per il reato di false dichiarazioni nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di una notizia di reato per ricettazione risalente al 2006.

La ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento, la mancata comunicazione dei motivi ostativi e l’omessa considerazione della sopravvenuta sentenza di assoluzione, nonché delle sue condizioni lavorative, familiari e di integrazione. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, rilevando che il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 era stato correttamente notificato mediante inserimento nel sistema informatico SICITT. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la piattaforma telematica, utilizzata per la gestione delle istanze di cittadinanza dal 2015, costituisce il domicilio digitale del richiedente ed è idonea a garantire la piena conoscenza delle comunicazioni.

Quanto al merito del diniego, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento discrezionale, che presuppone un ampio potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. In tale valutazione assumono rilievo tutti gli aspetti da cui si possa desumere l’integrazione del richiedente, inclusa l’assenza di precedenti penali e la sua condotta di vita.

Il Tribunale ha precisato che l’Amministrazione può valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione o di assoluzione, in quanto comunque espressivi di una non piena adesione ai valori della convivenza civile. Tale potere trova fondamento nella natura non sanzionatoria della valutazione, volta piuttosto a formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione del naturalizzando.

La Corte ha quindi escluso la manifesta illogicità o irragionevolezza della scelta amministrativa, osservando che la legittimità del provvedimento va apprezzata secondo la regola del tempus regit actum, con riferimento al momento della sua emanazione. La sentenza di assoluzione, essendo successiva all’adozione del diniego, non poteva assumere rilievo in questa sede. Infine, la mancata presentazione di osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non consentiva di giustificare una diversa decisione dell’Amministrazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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