Documenti falsi per il permesso di soggiorno: pena unica (Corte cost. n. 27/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 5, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il testo unico sull’immigrazione. Quella norma punisce con la reclusione da uno a sei anni sia chi contraffa’ o altera un permesso di soggiorno o un altro titolo di ingresso, sia chi falsifica documenti per ottenerlo, sia chi si limita a usare uno di quei documenti falsi: la pena unica per tutte e tre le condotte resta com’e’.
Il caso. Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza si discuteva della responsabilita’ di un uomo accusato di avere inviato all’Ufficio immigrazione della Questura un certificato di conoscenza della lingua italiana che appariva rilasciato a suo nome dall’Universita’ di Perugia. Il certificato era risultato contraffatto, perche’ in origine era stato rilasciato a un’altra persona. Serviva a ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. L’imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato e il giudice doveva quindi stabilire la pena.
Il dubbio del giudice. Il giudice ha ritenuto irragionevole che la legge preveda la stessa pena per chi fabbrica il documento falso e per chi soltanto lo usa. Falsificare richiede capacita’ tecnica, strumenti, tempo e spesso il collegamento con un giro organizzato; usare il documento e’ un gesto singolo di chi ne trae vantaggio. Nel codice penale, ha osservato, la differenza esiste: l’articolo 489 riduce di un terzo la pena per chi usa un atto falso senza avere partecipato alla falsificazione. Richiamando gli articoli 3 e 27 della Costituzione, ha chiesto di estendere la stessa riduzione ai documenti in materia di immigrazione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha dato ragione al giudice su un punto generale: il principio di uguaglianza puo’ essere violato non solo quando situazioni simili ricevono trattamenti diversi, ma anche quando situazioni molto diverse ricevono lo stesso trattamento. Ha aggiunto che non basta rispondere che la forbice della pena e’ ampia e che il giudice puo’ graduare tra minimo e massimo. Dal minimo e soprattutto dal massimo dipendono infatti altre conseguenze: la non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, la messa alla prova, i tempi della prescrizione, le misure cautelari, le intercettazioni, l’arresto.
Nel caso concreto, pero’, la Corte non ha riscontrato quella differenza cosi’ netta di gravita’. Ha osservato che i documenti indicati dalla norma contengono i dati identificativi dello straniero, dati che solo l’interessato puo’ fornire a chi materialmente falsifica: nella generalita’ dei casi, quindi, chi usa il documento ha gia’ concorso, almeno moralmente, nella falsificazione. Ha aggiunto che la sequenza e’ semmai opposta a quella descritta dal giudice: falsificare e’ la condotta preparatoria, mentre e’ la presentazione del documento alle autorita’ a creare il pericolo immediato, perche’ solo cosi’ il permesso puo’ essere rilasciato senza i requisiti di legge. Per la stessa ragione l’articolo 489 del codice penale non e’ un termine di paragone utile: le ragioni che nel 1930 hanno giustificato lo sconto di pena per il semplice uso non valgono necessariamente per questi documenti. Caduta la censura sull’uguaglianza, e’ caduta anche quella sulla funzione rieducativa della pena, svolta dal giudice in modo solo accessorio.
Cosa cambia in pratica. Il testo della norma resta identico. Chi presenta alla Questura un documento falso per ottenere un visto, un permesso o una carta di soggiorno rischia la stessa pena di chi lo ha materialmente fabbricato, cioe’ la reclusione da uno a sei anni, e non ha diritto alla riduzione di un terzo prevista per i falsi comuni. Il giudice conserva solo la possibilita’ di muoversi dentro quella forbice in base alla gravita’ del singolo fatto. Il processo di Vicenza prosegue applicando la disposizione cosi’ com’e’.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/27