Recupero volumetrico in discarica e modifica non sostanziale dell’AIA (TAR Lombardia n. 116 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il volume autorizzato dall’AIA rilasciata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 121/2020 corrisponde al solo volume utile per il conferimento dei rifiuti, al netto del volume dei materiali impiegati per le coperture giornaliere e del volume derivante dal maggiore spessore del fondo e delle pareti dell’invaso. La sopravvenuta modifica dell’art. 8, comma 1, lett. c, e dell’art. 10, comma 2, lett. c, d.lgs. 36/2003 non incide sulle autorizzazioni già rilasciate, in forza della disciplina transitoria dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 121/2020 e a tutela dell’affidamento del gestore. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l-bis, d.lgs. 152/2006, la variazione della morfologia della discarica integra modifica sostanziale solo se produce effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, onere di accertamento e motivazione a carico dell’autorità competente. L’istanza con cui il gestore ripropone la medesima modifica già qualificata sostanziale costituisce domanda di autotutela facoltativa, non nuova comunicazione ex art. 29-nonies d.lgs. 152/2006, con conseguente inapplicabilità del termine di sessanta giorni e del silenzio-assenso.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi, realizzata in forza di VIA e di una AIA rinnovata da ultimo nel 2020, che autorizza un volume massimo di rifiuti conferibili fissato in 944.000 mc. Dopo che una pronuncia del Consiglio di Stato aveva riconosciuto a un gestore di impianto adiacente la possibilità di scomputare dal volume autorizzato i materiali impiegati per le coperture giornaliere, la ricorrente ha comunicato alla Provincia una modifica non sostanziale dell’AIA, diretta a recuperare 155.000 mc: 25.000 per sostituzione dello strato drenante con geocomposito, 107.000 per coperture giornaliere e 53.000 per maggiore spessore dell’invaso.

La Provincia ha qualificato la modifica come sostanziale e ha negato l’istanza. Dopo una lunga fase di riesame in autotutela, conclusa con un nuovo diniego fondato su una relazione ispettiva di ARPA, la società ha impugnato il provvedimento definitivo con motivi aggiunti. Il ricorso principale è stato invece dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il problema della capacità totale della discarica. L’art. 8, comma 1, lett. c, e l’art. 10, comma 2, lett. c, d.lgs. 36/2003, nel testo vigente al momento del rilascio dell’AIA, esprimevano la capacità in termini di “volume utile per il conferimento dei rifiuti”. L’art. 2, comma 2, d.lgs. 121/2020 limita l’applicazione delle nuove disposizioni alle sole discariche di nuova realizzazione o ai nuovi lotti, sicché la modifica normativa non può ridurre l’utilità economica già attribuita al gestore, in coerenza con la tutela dell’affidamento e con la direttiva 1999/31/CE.

Da ciò deriva l’accoglimento delle censure sul recupero del volume impiegato per le coperture giornaliere e per il maggiore spessore del fondo e delle pareti. Il Collegio condivide le pronunce richiamate dalla ricorrente, pur escludendone l’efficacia di giudicato esterno per la diversità di oggetto dei giudizi; e ritiene contraddittorio il diniego della Provincia a fronte del riconoscimento, già intervenuto, del quantitativo di materiale tecnico impiegato.

Quanto alla variazione morfologica, il Collegio respinge la tesi della ricorrente secondo cui l’art. 5, comma 1, lett. l-bis, d.lgs. 152/2006 opererebbe solo in presenza di superamento dei valori di soglia dell’allegato VIII: la disposizione va letta nel senso che il superamento di soglia è una species della nozione generale di modifica sostanziale, come conferma la direttiva 2010/75/UE. Tuttavia le ragioni addotte dalla Provincia sugli effetti ambientali non sono congruenti, poiché il conferimento resta entro il limite di 944.000 mc già autorizzato e non aumenta la pressione di rifiuti sul territorio.

È poi fondata la censura sulla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: né il maggiore volume rilevato da ARPA, né il revirement sulla recuperabilità delle coperture giornaliere erano stati preannunciati al gestore. L’accoglimento di questo motivo assorbe le censure sul rilievo ARPA. Infine, sono infondate le doglianze sulla tipicità dell’atto, sull’autotutela come nuova comunicazione, sulla disparità di trattamento e sull’art. 29-nonies. Il ricorso per motivi aggiunti è accolto e il provvedimento annullato, con obbligo di rideterminazione entro sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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