Pay-back dispositivi medici: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 173 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il sopravvenuto accertamento dell’assenza di superamento del tetto di spesa regionale rende pari a zero il recupero a carico dell’azienda fornitrice. La giurisdizione amministrativa, quale giurisdizione di diritto soggettivo, impone la verifica dell’effettiva utilità della decisione rispetto all’interesse azionato. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’interesse attuale e concreto preclude l’esame nel merito e giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente al decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 e ad una serie di atti connessi, presupposti e consequenziali. Il gravame riguardava il c.d. pay-back dispositivi medici e tendeva all’annullamento dei provvedimenti che avevano certificato il superamento del tetto di spesa e determinato il conseguente obbligo di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

Nel corso del giudizio la società ricorrente ha depositato, in data 2 dicembre 2025, una dichiarazione con cui ha rappresentato che la Regione Campania, per le annualità dal 2015 al 2018, non ha superato il tetto di spesa per i dispositivi medici e che, di conseguenza, il recupero nei confronti delle aziende fornitrici è pari a zero. Su tale presupposto la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente e della circostanza che essa ha reso una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, fondata sul venir meno del presupposto del recupero a carico dell’azienda fornitrice. La decisione non ha quindi investito il merito dell’impugnazione dei decreti ministeriali, ma si è arrestata sul piano dell’ammissibilità dell’azione.

Il Tribunale ha richiamato la propria giurisdizione quale giurisdizione di diritto soggettivo, evocando il precedente delle Cons. St., Ad.pl. 13 aprile 2015 n.4. Su tale base ha ricondotto la soluzione della controversia alla verifica dell’attualità dell’interesse azionato, escludendo che la decisione possa essere resa in assenza di una concreta utilità per la parte ricorrente.

La caducazione dell’interesse è stata ritenuta integrata dal sopravvenuto accertamento dell’assenza del superamento del tetto di spesa regionale, che azzera il recupero nei confronti della società fornitrice. La decisione si fonda sugli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., oltre che sull’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. Il Collegio ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

In ragione della natura della decisione, meramente processuale, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese, escludendo che il venir meno dell’interesse alla coltivazione del gravame possa condurre a una regolazione delle spese in danno di una delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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