Payback dispositivi medici: atti regionali di ripiano devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 8001 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, non vede le regioni e le province autonome esercitare un potere autoritativo: l’attività loro demandata è vincolata e priva di discrezionalità, riducendosi a una verifica tecnico-contabile e a una ricognizione del fatturato delle aziende fornitrici. I provvedimenti regionali e provinciali di determinazione dell’importo dovuto dalle singole imprese generano un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, radicando la giurisdizione del giudice ordinario. La mancata osservanza delle tempistiche per la fissazione dei tetti di spesa e per la certificazione del superamento non determina l’illegittimità degli atti, essendo il meccanismo noto agli operatori sin dal 2015: nessuna violazione del legittimo affidamento, dell’art. 41 Cost. e dei principi eurounitari.
Il Fatto
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali della complessa sequenza procedimentale del c.d. payback per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto interministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida ministeriali. Con motivi aggiunti ha gravato il provvedimento provinciale che ha quantificato l’importo a suo carico in 474.308,23 euro, deducendo la natura retroattiva della fissazione dei tetti e la lesione dell’affidamento ingenerato dalle procedure di gara.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il quadro normativo che, dall’art. 17 d.l. n. 98/2011 all’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, ha introdotto il tetto di spesa e la compartecipazione delle imprese al ripiano in misura crescente, fino al 50 per cento per il 2017 e il 2018. Il giudice ha escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina, rinviando alla Corte cost. n. 140 del 2024, che ha qualificato il prelievo come contributo solidaristico conforme all’art. 23 Cost., e ha ritenuto infondate le censure sull’irretroattività.
Sul ricorso principale, il Collegio ha respinto i motivi: il sistema del payback era conoscibile dagli operatori sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 e la fissazione del tetto regionale nella stessa misura di quello nazionale, pur tardiva, non ledeva l’affidamento. Il ripiano agisce ab externo, non alterando l’esito delle gare ed essendo privo di effetti sulla rimodulazione dei contratti.
Sui motivi aggiunti, la sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle regioni è attuativo-esecutiva e interamente vincolata: la quantificazione del fatturato e la quota di ripiano sono determinate ex lege e dai decreti ministeriali. Ne deriva una controversia su un diritto soggettivo patrimoniale, non intermediata da alcun potere discrezionale.
La causa, per i soli motivi aggiunti, può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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