Valutazione delle offerte tecniche e soccorso istruttorio nella gara ponte (TAR Campania n. 2281 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento ad evidenza pubblica la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito dei punteggi attribuiti, salvo che emergano macroscopici errori di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza. Non è sufficiente dedurre la mera non condivisibilità del giudizio tecnico, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità della valutazione compiuta. La procedura negoziata senza bando ex art. 76, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 è legittima in presenza di ragioni di estrema urgenza da eventi imprevedibili non imputabili alle stazioni appaltanti, quali l’annullamento giurisdizionale della gara centralizzata e la necessità di assicurare la continuità di servizi essenziali. L’omessa produzione della garanzia provvisoria e del patto di integrità è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del codice, non alterando la par condicio tra i concorrenti.
Il Fatto
Due aziende ospedaliere universitarie indicevano congiuntamente una gara ponte per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici, mediante procedura negoziata. L’aggiudicazione andava a una società, con attribuzione del miglior punteggio tecnico ed economico. La ricorrente, gestore uscente del servizio e quarta in graduatoria, impugnava l’aggiudicazione, l’ammissione delle concorrenti e la stessa procedura, chiedendo in via subordinata la sua riedizione.
L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente, mentre questa depositava motivi aggiunti nei confronti di altra concorrente. Le aziende ospedaliere e i controinteressati resistevano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge innanzitutto le censure sull’attribuzione dei punteggi tecnici. La ricorrente, muovendo dalla propria qualità di gestore uscente, invocava una completa rivalutazione delle offerte senza allegare concreti errori. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Commissione giudicatrice, poiché il sindacato resta limitato ai macroscopici errori di fatto o alla manifesta illogicità, non ravvisabili nella specie, come precisato con riferimento a Consiglio di Stato, V, n. 10195 del 2024.
Quanto alla mancanza del requisito di capacità tecnico-professionale, la richiesta di servizi maturati presso almeno una struttura sanitaria con almeno 750 posti letto non impone che tutti i servizi dichiarati siano stati svolti in strutture di tali dimensioni, sicché il chiarimento della stazione appaltante non costituisce integrazione della legge di gara.
Il motivo sulla normativa in materia di disabilità è respinto perché la ricorrente non ha contestato efficacemente la documentazione versata dall’aggiudicataria. Analogamente infondate le censure sull’art. 15, lett. b), della lettera di invito e sull’art. 98, comma 3, del codice, dovendosi la valutazione del grave illecito professionale ricondurre alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per evidenti travisamenti o assoluta irragionevolezza, secondo Cons. Stato, V, n. 6275 del 2025.
Legittima è anche la scelta della procedura negoziata, giustificata dall’annullamento della precedente gara centralizzata e dall’incertezza non imputabile alle aziende, e la mancata suddivisione in lotti, poiché la suddivisione in lotti è facoltà e non obbligo. La riapertura dei termini, il soccorso istruttorio per il patto di integrità omesso e il criterio di valutazione dell’offerta economica sono infine ritenuti legittimi.
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Nota della Redazione
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