Il ricorso incidentale tardivo è inefficace ex art. 334 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 15942 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando, a seguito di una valutazione incongrua delle acquisizioni istruttorie, abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, trattandosi in questo caso di erroneo apprezzamento sull’esito della prova, censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360 c.p.c.. Il ricorso incidentale proposto oltre il termine di impugnazione, ancorché tempestivo rispetto alla notifica del ricorso principale, è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c. se la notifica del ricorso principale avviene dopo la scadenza del termine per l’impugnazione incidentale, con la conseguenza che l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
Il Fatto
La società, appaltatrice di un contratto con un’azienda lombarda per l’edilizia residenziale, aveva convenuto in giudizio la committente per sentir dichiarare l’illegittimità della risoluzione del contratto e la risoluzione per inadempimento di quest’ultima, con condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al risarcimento e la inapplicabilità della penale. La Corte d’appello, parzialmente accogliendo l’appello della committente, aveva rideterminato il danno, riducendo la voce del lucro cessante dal 10% al 4% della differenza tra base d’asta e opere eseguite, sulla scorta delle indicazioni del CTU. Avverso tale sentenza la società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione, mentre la committente ha spiegato ricorso incidentale con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il ricorso principale e quello incidentale, rilevando in via preliminare l’inammissibilità del primo. Il ricorso principale, incentrato sulla violazione degli artt. 183, 115 c.p.c. e 2697 c.c., non rispettava il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., omettendo di riprodurre o localizzare la documentazione asseritamente inammissibile e le valutazioni del consulente tecnico sulla tardività. Inoltre, la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva proceduto a una revisione della quantificazione del danno in via meramente equitativa. La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo in caso di errata applicazione delle regole sull’onere della prova, non quando il giudice ha effettuato una valutazione incongrua delle risultanze istruttorie, come nel caso di specie in cui la Corte territoriale aveva ritenuto provato l’an ma non il quantum del danno, facendo ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c..
Quanto alla dedotta omissione di contestazione ex art. 115 c.p.c., la ricorrente principale non aveva individuato gli atti processuali da cui tale mancata contestazione sarebbe dovuta emergere, precludendo ogni valutazione nel merito. Accertata l’inammissibilità del ricorso principale, la Corte ne ha tratto la conseguenza della declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale, proposto in data 21 gennaio 2020, quindi oltre il termine di impugnazione. La notifica della sentenza era avvenuta il 14 ottobre 2019 e il termine di sessanta giorni scadeva il 13 dicembre 2019, data in cui era stato notificato il ricorso principale. Richiamando i precedenti di legittimità, la Corte ha precisato che il ricorso incidentale tardivo perde efficacia a norma dell’art. 334 c.p.c. quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile.
La Corte ha infine condannato la ricorrente principale alla rifusione delle spese in favore della ricorrente incidentale e dei controricorrenti, liquidate in € 15.200,00 per ciascuno, oltre accessori. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, concernente il solo ricorso principale e non il ricorso incidentale tardivo, in quanto la sanzione non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale il cui gravame ha perso efficacia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso