Necessità di accertare l’effettiva occupazione del suolo pubblico ai fini della TOSAP (Cass. civ. n. 15419/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TOSAP, l’occupazione del suolo pubblico che costituisce presupposto del tributo deve essere accertata in fatto, non potendosi desumere dalla sola funzione strutturale del ponteggio, essendo necessario verificare l’effettiva insistenza della struttura sulla superficie interessata dal passaggio pedonale.
Il vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., può essere dedotto anche in presenza di una “doppia conforme” quando il giudice di appello abbia preventivamente rilevato il difetto di motivazione della decisione di primo grado, e la soccombenza nei due gradi non sia fondata sull’esame delle medesime circostanze di fatto.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è apprezzabile in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il giudice ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, oppure ponga a base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.
Il Fatto
Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento per TOSAP relativo all’occupazione temporanea di suolo pubblico mediante l’installazione di un ponteggio con funzione strutturale, a salvaguardia di opere artistiche ospitate dal prospetto di un edificio, sostenendo che il ponteggio non occupava suolo pubblico in quanto collocato ad altezza tale da consentire il transito pedonale e insistente su aree private. La Commissione tributaria provinciale di Palermo rigettò il ricorso, e la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, con sentenza n. 230 del 2020, confermò la decisione, ritenendo “ininfluente” la funzione del ponteggio ai fini dell’occupazione dello spazio pubblico. Il contribuente propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando infondato il primo e assorbito il terzo. Preliminarmente, la Corte esclude che operi la preclusione della “doppia conforme” ex art. 348-ter c.p.c., poiché il giudice di appello aveva preventivamente rilevato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, che aveva rinviato per relationem ad altra sentenza non acquisita agli atti, sicché la soccombenza del contribuente nei due gradi non era fondata sull’esame delle medesime circostanze di fatto.
La Corte rileva che il giudice di appello non ha verificato l’incidenza della collocazione del ponteggio sull’uso pubblico del marciapiedi, con particolare riguardo alla effettiva insistenza della struttura protettiva sulla superficie interessata dal passaggio pedonale, né ha valutato le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali a garanzia della salvaguardia delle opere artistiche. Tali circostanze sono potenzialmente decisive, poiché l’accertamento negativo circa l’occupazione del suolo pubblico (anche se solo per una misura inferiore rispetto all’atto impositivo) escluderebbe o ridurrebbe la debenza del tributo. La Corte richiama il principio per cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in sede di legittimità, nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il giudice ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, o ponga a base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.
La Corte rigetta il primo motivo (nullità per motivazione apparente), ritenendo che la sentenza impugnata, seppur laconica, contenga una chiara ratio decidendi (l’irrilevanza della funzione del ponteggio ai fini dell’occupazione del suolo pubblico), che soddisfa il parametro del “minimo costituzionale”. Il terzo motivo, sulle spese, è assorbito dall’accoglimento del secondo. La Corte, pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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