Patteggiamento: ricorso sulla qualificazione ammesso solo per errore manifesto (Cass. pen. Sez. II n. 31572/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione fondato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto è consentito soltanto quando l’errore è manifesto. Tale condizione ricorre se la qualificazione adottata risulta, con immediata evidenza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione. La verifica deve svolgersi esclusivamente sulla base dell’imputazione, senza introdurre censure valutative non desumibili dal provvedimento impugnato. È inammissibile il motivo che chieda una diversa qualificazione in forma apodittica, senza specifiche argomentazioni di fatto o di diritto idonee a evidenziare la manifesta erroneità della qualificazione concordata.
Il Fatto
Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Patti ha applicato all’imputato la pena concordata di due anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa di 1.200 euro, per i reati di truffa aggravata ed estorsione continuata aggravata.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 640, terzo comma, 629 e 61, n. 5), cod. pen., contestando la qualificazione giuridica del fatto riferito all’estorsione. Ha sostenuto che la condotta dovesse essere ricondotta al delitto di truffa e ha chiesto l’annullamento della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato la totale genericità della censura. Il ricorrente si era limitato a invocare la riqualificazione del fatto, senza offrire alcun argomento fattuale o giuridico a sostegno della richiesta. La doglianza, quindi, non consentiva di individuare il preteso errore né di verificarne il carattere manifesto.
Il Collegio ha poi richiamato il perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Contro la sentenza di patteggiamento, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, alla mancata correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La previsione non apre, dunque, a un riesame generale del fatto o delle valutazioni sottese all’accordo.
Con specifico riguardo alla qualificazione giuridica, l’ordinanza aderisce all’orientamento consolidato secondo cui il controllo di legittimità resta circoscritto all’errore manifesto. La difformità deve emergere con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità. La qualificazione accolta nella sentenza deve risultare palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione. A sostegno di tale criterio viene richiamata Cass. pen., Sez. II, n. 14377 del 31.03.2021, che aveva annullato senza rinvio una decisione nella quale un fatto era stato qualificato come furto aggravato, benché imputazione e motivazione imponessero la diversa qualificazione di tentata rapina impropria aggravata.
Da questo limite deriva anche il metodo della verifica. Il giudice di legittimità deve considerare esclusivamente il capo d’imputazione. Sono invece inammissibili le contestazioni che presuppongono nuove valutazioni o denunciano errori non immediatamente riconoscibili dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso esaminato, l’asserita necessità di sostituire la qualificazione di estorsione con quella di truffa non era accompagnata da alcuna deduzione specifica. L’errore manifesto non risultava quindi neppure apprezzabile.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, ha inoltre ravvisato la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità e disposto il versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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