Archiviazione per silenzio ultradecennale e inutilità del preavviso di diniego (TAR Emilia-Romagna n. 1460 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di archiviazione di un’istanza di permesso di costruire, adottato dopo che l’interessato è rimasto silente per oltre sei anni rispetto alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Soprintendenza, non richiede l’invio del preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ove il contraddittorio procedimentale si riveli inutile e contrastante con il principio di efficienza dell’azione amministrativa. Il comportamento del richiedente che ometta di fornire le integrazioni richieste per un lasso di tempo non ragionevole integra gli estremi della negligenza inescusabile, ostativa alla tutela dell’affidamento e alla rimessione in termini, anche quando l’inerzia sia dipesa da circostanze oggettive quali il sequestro penale dei cantieri, se tale causa sia venuta meno ben prima della tardiva risposta.
Il Fatto
Un imprenditore aveva presentato al Comune di Modena, nel dicembre 2013, una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un chiosco all’interno di un parco pubblico sottoposto a tutela paesaggistica. Nel marzo 2014 la Soprintendenza aveva segnalato alcune incongruenze tra gli elaborati grafici e la relazione tecnica, chiedendo chiarimenti; il Comune aveva trasmesso la richiesta al professionista di fiducia del richiedente nell’aprile dello stesso anno. L’interessato era rimasto tuttavia inerte per oltre sei anni, fino al 19 ottobre 2020, quando aveva fatto pervenire una nota di chiarimenti, asserendo un errore materiale. Il Comune, otto giorni dopo, aveva archiviato la domanda ex art. 7 del d.P.R. n. 160/2010.
Avverso l’archiviazione il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 10-bis e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, il travisamento dei presupposti e l’asserita illogicità del provvedimento, nonché la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, per non avere il Comune trasmesso i chiarimenti alla Soprintendenza. In via subordinata aveva impugnato la deliberazione del 2018 che, rideterminando il programma di riqualificazione del parco, non includeva il suo chiosco.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che l’archiviazione non era stata determinata da una valutazione di merito sull’istanza, ma dal non ragionevole decorso del tempo — oltre sei anni — trascorso dalla richiesta di chiarimenti della Soprintendenza, nonché dalla sopravvenuta deliberazione del 2018 che aveva ridisciplinato la materia sostituendo quella posta a base dell’istanza originaria. In tale contesto, l’invio del preavviso di rigetto sarebbe stato inutile ed in contrasto con il principio di efficienza dell’attività amministrativa, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sentenze n. 7119 del 2024 e n. 2753 del 2025.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto: il Collegio ha escluso che la complessità dell’iter di riqualificazione e il sequestro penale dei cantieri potessero giustificare l’inerzia, rilevando che l’integrazione documentale avrebbe potuto essere inoltrata anche durante il periodo del sequestro e che, comunque, i sequestri erano stati revocati già nel giugno 2017, mentre il ricorrente aveva atteso il 2020 per rispondere. Il Tribunale ha inoltre negato che l’apertura temporanea del vecchio chiosco, autorizzata in via eccezionale per evitare il degrado del parco, potesse aver ingenerato un legittimo affidamento tutelabile.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha osservato che, a prescindere dall’effetto sostitutivo della delibera del 2018, il comportamento del ricorrente — protrattosi per oltre sei anni — integrava di per sé gli estremi della negligenza inescusabile. Infine, il mancato inoltro della nota alla Soprintendenza è stato ritenuto superfluo, posto che l’istanza non avrebbe comunque potuto essere accolta sulla base dei presupposti valutati nel 2013/2014, superati dalle successive delibere comunali. Respinto il ricorso nel merito, con assorbimento delle questioni preliminari, il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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