Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2083 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando il creditore comprovi la spettanza del bene della vita riconosciutogli e l’Amministrazione non alleghi né documenti l’avvenuto adempimento. Il termine per l’esecuzione decorre dalla notifica del titolo esecutivo e la sua inutile scadenza legittima l’azione. Il commissario ad acta nominato per il caso di perdurante inerzia assume le proprie funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con apposita istanza, successiva alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientrano nei suoi compiti istituzionali, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso.

Il Fatto

Una docente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro, ottenendo una sentenza di condanna al riconoscimento della c.d. carta del docente, con accredito di € 500,00 annui sul borsellino elettronico per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.

Rimanendo l’Amministrazione inerte, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare il proprio inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso, dopo la notifica della sentenza, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30. Tale termine costituisce il presupposto temporale per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa della ricorrente risulta sorretta da idonea documentazione quanto alla spettanza degli importi riconosciuti dal titolo esecutivo passato in giudicato, mentre l’Amministrazione non ha dedotto né provato di avervi adempiuto. Su tali basi il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero.

Il Tribunale ha quindi assegnato all’Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, con detrazione degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.

Il Collegio ha precisato che il commissario assume le proprie funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con apposita istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto. Le funzioni commissariali, rientrando nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non comportano alcun compenso.

Quanto alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi e spese oltre accessori, il Collegio ha richiamato Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, valorizzando il carattere seriale della materia e il limitato impegno difensivo richiesto. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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