Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto provvedimento espresso e per autotutela satisfattiva (TAR Molise n. 54 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. allorché l’amministrazione sopravvenga all’adozione del provvedimento espresso richiesto, ancorché di contenuto negativo: il provvedimento sopravvenuto, infatti, esaurisce l’oggetto della pretesa azionata e rende l’originaria domanda priva di utilità. Parimenti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse è il ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego quando l’amministrazione, esercitando il potere di autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, annulla il provvedimento sfavorevole e accoglie l’istanza originaria, eliminando così la lesione concretamente dedotta. La dichiarazione di improcedibilità costituisce pronuncia in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza bisogno di accertare il vizio del provvedimento annullato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il silenzio serbato dal Comune di Cercemaggiore sulla dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS) depositata il 30 luglio 2024, volta alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 500 kW su fondo agricolo. Il Comune, medio tempore, adottava un formale provvedimento di diniego (3 novembre 2025), avverso il quale il ricorrente proponeva motivi aggiunti, impugnando altresì il parere negativo della Soprintendenza Speciale PNRR e la nota di controdeduzioni della Soprintendenza ABAP del Molise, con riserva di azione risarcitoria.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, la difesa comunale rappresentava la necessità di procedere all’annullamento in autotutela del diniego impugnato; con Determinazione n. 11 del 21 gennaio 2026 il Comune annullava il diniego e accoglieva l’istanza di PAS, attestandone la conformità urbanistica e l’ammissione ai benefici del Bando GSE PNRR Agrivoltaico 2024. Con memoria del 26 gennaio 2026 la parte ricorrente deduceva l’improcedibilità dell’affare con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Con riguardo al ricorso introduttivo, ha rilevato che il silenzio inizialmente serbato sull’istanza era stato superato dall’adozione formale del provvedimento sfavorevole del 3 novembre 2025, con conseguente improcedibilità dell’originario gravame avverso l’inerzia: la sopravvenienza del provvedimento espresso, infatti, esaurisce l’oggetto della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, privandola di ogni utilità.
Quanto all’atto di motivi aggiunti, il Collegio ha osservato che l’amministrazione, con la Determinazione n. 11 del 21 gennaio 2026, aveva esercitato il potere di autotutela annullando il diniego e accogliendo l’istanza di PAS. L’adozione del provvedimento favorevole, attestata anche dal comportamento processuale della stessa parte ricorrente, denota inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Nulla rileva, ai fini della pronuncia in rito, che l’amministrazione sia pervenuta all’annullamento motivando un vizio proprio del provvedimento: ciò che conta è l’eliminazione della lesione concretamente dedotta in giudizio.
La Corte ha quindi dichiarato improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sia il ricorso introduttivo sia l’atto di motivi aggiunti, compensando integralmente le spese tra le parti costituite in ragione delle circostanze specifiche della causa e dell’esito finale del procedimento.
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Nota della Redazione
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