Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 2352 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, con pagamento delle somme dovute nel termine fissato. La domanda di penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è accolta e determinata negli interessi legali sulla somma dovuta in dipendenza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo ovvero all’efficacia della nomina del commissario. Il commissario ad acta è nominato sin d’ora con facoltà di delega e senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza n. 807/2024 del 20.12.2024 con cui il Tribunale del lavoro ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento della somma di euro 500,00 a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, in favore della ricorrente quale dipendente del medesimo Ministero.

L’amministrazione non ha dato attuazione al provvedimento. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per il ritardo. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dal certificato in atti del 18 novembre 2025. Sono altresì espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione.

In primo luogo, la sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 21.12.2024. In secondo luogo, il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 28 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La domanda è pertanto accolta. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento mediante il pagamento delle somme indicate, insieme con gli accessori computati ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte qualora, alla scadenza del termine, l’amministrazione non abbia adempiuto.

Il commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, con dies a quo nella notificazione della presente sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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