Procura alle liti generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2978 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire i caratteri della specialità, indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia. La procura rilasciata su foglio analogico separato dal ricorso nativo digitale, depositata in copia informatica, non può essere equiparata alla procura apposta in calce all’atto, dovendosi escludere che la congiunzione fisica dei documenti garantisca la consapevolezza del conferente circa il contenuto dell’atto e l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. La carenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che il vizio non è sanabile né ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. né mediante concessione dell’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo complessivo di € 2.500,00. Passata in giudicato la sentenza e rimasta inerte l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando d’ufficio la genericità della procura alle liti. La delega, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione né la parte resistente, limitandosi a un generico riferimento al giudizio “avanti al TAR LOMBARDIA”. Tale carenza contrasta con l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede la procura speciale.
La Corte ha escluso che la procura potesse considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La disposizione, pur certificando l’autografia della sottoscrizione, non garantisce che il soggetto abbia contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, requisito richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11/2025. Il Collegio ha pertanto disatteso il diverso orientamento di Consiglio di Stato, III, n. 8552 del 2024.
Quanto alla sanabilità, la giurisprudenza esclude l’applicabilità del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della proposizione. Parimenti non concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Con riguardo alla mancata partecipazione del difensore all’udienza, il Collegio ha precisato che l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. non è necessario quando i procuratori non siano presenti, configurandosi una rinuncia implicita al contraddittorio.
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Nota della Redazione
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