Cittadinanza, rilievo ostativo delle vicende penali dei familiari conviventi (TAR Lazio n. 1609 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91 del 1992 la residenza decennale costituisce solo il presupposto per domandare la cittadinanza, poiché la concessione implica una valutazione ampiamente discrezionale di opportunità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli ambiti del controllo estrinseco. Nel giudizio prognostico di compiuta integrazione e di irreprensibilità della condotta l’Amministrazione può valorizzare anche le vicende penali dei familiari conviventi, nonché mere notizie di reato, in quanto oggetto di apprezzamento è la condotta complessiva del richiedente e del nucleo in cui la personalità si forma. L’invocato principio della personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost. non è pertinente, giacché non si irroga una sanzione ma si nega un’utilità e uno status. Le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo a prescindere dagli esiti processuali, in applicazione della pluriqualificazione dei fatti giuridici.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 12.12.2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’Interno, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha respinto la domanda con decreto n. K10/896102 del 3.3.2023, ritenendo non coincidenti l’interesse pubblico e quello dell’istante.

Il diniego si fondava su vicende penali riferibili alla richiedente e ai suoi familiari: due notizie di reato per furto a carico dell’istante, plurime denunce per stupefacenti e furto a carico dei genitori, una condanna del 2015 del padre per stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, una denuncia del fratello per furto. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, invocando la personalità della responsabilità penale e l’avvenuta integrazione sociale, comprovata dal conseguimento della laurea nel 2021 e dall’attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa ricostruttiva del potere amministrativo. La concessione della cittadinanza è atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato, il cui sindacato resta confinato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza estendersi al merito.

La Sezione rileva che l’ampiezza dell’onere motivazionale si modula in ragione dello stadio del procedimento penale e della natura del reato: essa è minore in presenza di una sentenza, a maggior ragione se passata in giudicato, rispetto a una mera notizia di reato.

Nel caso concreto i due procedimenti a carico della ricorrente per furto sono stati archiviati. Ciò non basta, però, a inficiare il diniego, che si fonda anche sulla condanna del 2015 del padre per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., nonché sulle molteplici notizie di reato dell’intero nucleo familiare.

Il Collegio esclude la pertinenza dell’art. 27 Cost.: non si punisce un soggetto diverso dall’autore del fatto, ma si impedisce l’attribuzione di uno status che produrrebbe benefici indiretti ai familiari, segnatamente il divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari ex art. 30, comma 1, lett. c), del medesimo decreto. La valutazione del contesto familiare rientra quindi nel giudizio prognostico di affidabilità.

Quanto alle notizie di reato, la Sezione ribadisce che le valutazioni amministrative si pongono su un piano autonomo rispetto a quello penale, essendo sufficiente il fondato sospetto e non il grado di prova oltre ogni ragionevole dubbio, e che rileva anche l’area della prevenzione e di astratta pericolosità sociale. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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