Concorso commissari Polizia Penitenziaria respinto ricorso correzione quiz (TAR Lazio n. 4291 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di correzione delle prove di un concorso pubblico, la valutazione delle risposte ai quesiti a scelta multipla costituisce espressione della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di errore manifesto, illogicità evidente o travisamento del fatto. Non è sufficiente la mera opinabilità o la diversa interpretazione della domanda da parte del candidato per ottenere l’annullamento della correzione. La scelta di una risposta esatta deve essere circostanziata e certa, non generica; inoltre, l’ambiguità del quesito non può essere desunta da mere supposizioni o dalla possibilità di più interpretazioni, dovendo emergere un profilo di obiettiva non univocità della soluzione.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso pubblico per il VII Corso per Allievi Commissari di Polizia Penitenziaria, impugnava la graduatoria finale nella quale era collocata al numero 81, contestando la correzione di alcune domande delle prove intermedie svolte tra il 2024 e il 2025. La candidata aveva richiesto l’annullamento dei relativi provvedimenti di correzione, sostenendo che alcune risposte da lei fornite erano state erroneamente valutate come errate, in quanto i quesiti sarebbero stati ambigui, incompleti o formulati su materie non oggetto di trattazione.
In particolare, la contestazione riguardava cinque domande, tra cui una sui diritti sociali, una sulla nascita dell’amministrazione della pubblica sicurezza, due sulla Programmazione Neuro Linguistica e altre su istituti processuali penali e di criminologia. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio eccependo la tardività e la carenza di interesse, oltre all’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente superato le eccezioni processuali, ritenendo di poter esaminare il merito delle censure, per poi respingere il ricorso in quanto infondato. In relazione alla domanda sui diritti sociali, il Collegio ha richiamato il contenuto dell’ordinanza cautelare n. 4965/2025, confermata in appello, secondo cui è errata la risposta che qualifica i diritti sociali come sempre “programmatici”, poiché questi, anche quando previsti solo in Costituzione, sono immediatamente tutelabili.
Quanto alla domanda sull’amministrazione della pubblica sicurezza, i giudici hanno osservato che è incontestato che l’acronimo “P.S.” stia per “Pubblica Sicurezza”. Hanno quindi escluso ogni ambiguità, richiamando l’istituzione del Dipartimento della pubblica sicurezza ad opera della legge n. 121/1981. Per le domande sulla PNL, il TAR ha ribadito quanto affermato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3866/2025, non ravvisando profili di illogicità nella correzione.
Sulla domanda relativa alla trasmissione della notizia di reato, la Corte ha chiarito che la lettura dell’art. 347 cod. proc. pen. impone la trasmissione immediata e mai oltre le 48 ore come termine finale, rendendo corretta la risposta indicata dalla commissione. Infine, per il quesito sul positivismo criminologico, la risposta della candidata è stata giudicata generica rispetto a quella esatta, che risulta “circostanziata e certa”. In conclusione, il ricorso è stato respinto, con spese di lite compensate in considerazione delle modalità di svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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