Cittadinanza, rilevano i precedenti penali dei familiari conviventi (TAR Lazio n. 1359 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, il provvedimento di diniego fondato sulla valutazione complessiva dei precedenti penali dei familiari più stretti del richiedente non viola il principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost., perché non estende all’istante le conseguenze dei reati altrui, ma esprime un giudizio amministrativo di mancata integrazione nel tessuto sociale. L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 attribuisce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, il cui esercizio, accertati i presupposti e operato il giudizio prognostico di stabile integrazione, non è sindacabile nel merito, restando il controllo del giudice amministrativo circoscritto all’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. Il diniego non è irragionevole o sproporzionato quando i pregiudizi penali dei familiari, per numero e tipologia, delineano un quadro di inaffidabilità del nucleo di appartenenza, tenuto conto della facoltà di reiterare l’istanza al mutare delle condizioni oggettive.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, ha presentato il 20.10.2016 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Preso atto del superamento del termine di conclusione del procedimento, ha adito il TAR Lazio per far accertare l’obbligo di provvedere.

Nelle more del giudizio il Ministero dell’Interno ha adottato il decreto del 14.12.2021, respingendo l’istanza. Il diniego valorizza i pregiudizi penali dei familiari: a carico del coniuge una condanna per falsità materiale e guida senza patente, oltre a segnalazioni per furto e ricettazione; a carico del figlio convivente una denuncia per sostituzione di persona; a carico del fratello una condanna per uso di atto falso e una denuncia per furto. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Amministrazione ha concluso il procedimento con provvedimento espresso, sia pure di segno negativo. L’esame si sposta quindi sui motivi aggiunti.

Il TAR ricostruisce il quadro giurisprudenziale: l’acquisizione dello status di cittadino per naturalizzazione presuppone un’ampia discrezionalità, come si desume dal “può” dell’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992; l’autorità deve valutare le ragioni dell’istanza e le possibilità di rispettare i doveri che incombono sui membri della comunità nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza. Richiama sul punto Cons. St. n. 8734 del 2019 e Cons. St. n. 4684 del 2023, secondo cui il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo dell’eccesso di potere e non si estende all’autonoma valutazione dei fatti.

Il Collegio osserva che l’Amministrazione può valutare globalmente i pregiudizi penali dell’intero nucleo familiare, anche del marito, quando si tratti di precedenti di non lieve entità che denotino insensibilità alle regole statali. Nella specie il numero elevato di precedenti e pendenze a carico di marito, figlio e fratello evidenzia una situazione legittimamente ritenuta ostativa.

La censura di violazione del principio di personalità della responsabilità penale non coglie nel segno: il diniego non è una sanzione penale “per fatto altrui” né estende alla richiedente le conseguenze dei reati dei familiari, ma impedisce che la concessione rechi danno alla comunità nazionale. Irrilevante è anche la dedotta mancata convivenza con il fratello, poiché la stessa ricorrente aveva dichiarato, all’atto dell’istanza, che il nucleo convivente comprendeva anche il congiunto; ciò conferma la correttezza dell’istruttoria ministeriale.

Il provvedimento, immune da manifesta illogicità o irragionevolezza, resiste alle censure. La cautela dell’Amministrazione è del resto compensata dalla facoltà di reiterare l’istanza una volta mutate le condizioni oggettive. Il ricorso principale è improcedibile, i motivi aggiunti respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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