La condanna al pagamento tramite carta elettronica va eseguita in ottemperanza (TAR Lombardia n. 3304 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo del credito vantato dal docente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 3.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione.
Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo al TAR di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’Amministrazione alle spese del giudizio con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, dal momento che la pretesa fatta valere dal creditore è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché l’entità delle somme richieste, come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
La Corte ha inoltre rilevato che è comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, secondo cui le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarato l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnato un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso per ottemperanza. In caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà, entro sessanta giorni dall’istanza del creditore, all’esecuzione dell’incarico determinando definitivamente l’importo ancora dovuto.
Quanto alle spese, il TAR ha condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ritenendo che le controversie in materia richiedano attività minime e stereotipate.
Nota della Redazione
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