Annullato il diniego SUAP per mancata valutazione delle osservazioni procedimentali (TAR Campania n. 112 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego adottato dallo Sportello unico per le attività produttive è illegittimo per violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990 quando l’amministrazione non prende in esame le osservazioni tempestivamente presentate dal privato, limitandosi a dichiararle non pervenute. Non è consentito estendere l’art. 21 octies l. n. 241/1990 alla violazione dell’art. 10 bis, poiché le osservazioni del privato esigono una specifica controdeduzione in sede procedimentale. Il silenzio assenso non matura qualora manchi un’istanza specifica rivolta agli uffici comunali competenti per acquisire l’assenso urbanistico del Comune proprietario dell’immobile. L’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile solo mediante atti del procedimento o autonomo provvedimento di convalida, restando inammissibile quella effettuata con scritti difensivi.

Il Fatto

Un’associazione senza scopo di lucro operante nell’assistenza a persone affette da malattie neurodegenerative otteneva in concessione gratuita un immobile di proprietà comunale, confiscato alla criminalità organizzata, per realizzarvi un Centro Diurno Demenza. Nel luglio 2021 presentava istanza al SUAP del Comune per l’autorizzazione della struttura socio sanitaria. La Commissione regionale esprimeva parere favorevole nel luglio 2022. Seguivano numerose richieste di integrazione documentale, reiterate anche dopo la diffida dell’associazione.

Con nota del 20 settembre 2024 il SUAP chiedeva l’atto di assenso del proprietario dell’immobile e dell’Ufficio tecnico dello stesso Comune. Dopo il preavviso ex art. 10 bis, con provvedimento del 6 novembre 2024, il Responsabile del SUAP rigettava l’istanza ritenendo non riscontrato l’invito. L’associazione impugnava il diniego e gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un difetto di istruttoria. Il provvedimento di rigetto si fonda sulla mancata presentazione delle osservazioni ex art. 10 bis e sull’omessa trasmissione dell’assenso urbanistico del proprietario del bene. Tuttavia risulta documentato in atti che la ricorrente ha tempestivamente riscontrato, in data 30 ottobre 2024, le osservazioni procedimentali agli indirizzi p.e.c. dell’amministrazione, osservando che il bene era di proprietà dello stesso Comune.

Il TAR sottolinea che tali osservazioni non sono state esaminate e vengono date come non pervenute. Il termine di dieci giorni ex art. 10 bis l. n. 241/1990, peraltro omesso nel preavviso, risulta rispettato e non ha natura perentoria, perseguendo finalità collaborativa e deflattiva. Non è consentito estendere l’art. 21 octies l. n. 241/1990 alla violazione delle garanzie partecipative, per la diversità tra la garanzia preliminare dell’art. 7 e quella sostanziale dell’art. 10 bis: le osservazioni del privato esigono una specifica controdeduzione, nel caso di specie mancante.

Quanto al silenzio assenso, il Collegio osserva che il procedimento unico ex art. 7 d.P.R. n. 160/2010 postula l’obbligo per il responsabile del SUAP di acquisire gli atti di assenso di altri uffici comunali. Lo Sportello unico, infatti, ha competenza trasversale e costituisce l’unico canale informativo verso le amministrazioni e gli istanti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze. Nel caso concreto, però, non risulta allegata alla richiesta del 2021 né formulata istanza specifica per acquisire l’assenso urbanistico del Comune proprietario: il silenzio assenso non può quindi dirsi maturato.

Il TAR esamina poi la difesa del Comune sulla presunta risoluzione della concessione per mancato avvio dell’attività. L’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile solo mediante atti del procedimento o autonomo provvedimento di convalida, restando inammissibile quella effettuata con scritti difensivi. Poiché l’amministrazione non ha contestato il rinnovo automatico della concessione, la relazione depositata si limita ad affermare che non è pacifica la titolarità della disponibilità dell’immobile, mentre solo in sede difensiva deduce la risoluzione. Si tratta di integrazione postuma inammissibile.

Il Collegio aggiunge che l’art. 1456 cod. civ. richiede la dichiarazione dell’amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, non risultando dagli atti che il Consorzio o il Comune abbiano manifestato tale intenzione. Non essendo stata dichiarata la risoluzione della convenzione, il difetto di istruttoria e motivazione è confermato. I provvedimenti impugnati vanno annullati per violazione delle garanzie partecipative, salve le successive determinazioni dell’amministrazione in sede di riedizione del potere. La domanda di risarcimento del danno, formulata in modo generico, è dichiarata inammissibile all’attualità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1456 c.c.

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