Danno terminale da amianto per malattia professionale del militare (TAR Lazio n. 1356 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di malattia professionale da esposizione continuativa ad amianto del militare, la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e trova fonte nel contratto di lavoro integrato dall’art. 2087 cod. civ.; il lavoratore è tenuto a provare l’obbligazione, l’inadempimento e il danno, mentre il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele. Il nesso causale è governato dall’art. 41 cod. pen. e valutato secondo il criterio del “più probabile che non”. Accertata la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, l’onere probatorio si inverte. Ai fini della liquidazione iure hereditatis, la morte sopraggiunta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla lesione rende trasmissibili il danno biologico terminale e il danno catastrofale, da liquidare secondo le Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, edizione 2024.

Il Fatto

Le eredi legittime di un militare, deceduto nel 2013 per mesotelioma pleurico epiteloidale sinistro, propongono azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per i danni sofferti dal congiunto iure hereditatis. Deducono che l’infermità e la morte sono riconducibili all’esposizione continuativa ad amianto durante l’attività di servizio, senza strumenti di prevenzione né protezione individuale.

Chiedono la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma. La causa giunge alla Sezione dopo che, in altro giudizio, il Tribunale civile ha accertato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura della responsabilità. Aderendo all’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2018 e della Cons. Stato n. 6952/2018, qualifica l’obbligo di sicurezza come fonte di obblighi positivi integrati nel rapporto obbligatorio. L’art. 2087 cod. civ. ha funzione di chiusura del sistema di prevenzione, imponendo l’adeguamento alle misure tecnologicamente più avanzate.

Quanto all’onere probatorio, il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale. Solo allora grava sul datore l’onere di dimostrare le cautele adottate. Il nesso è governato dall’art. 41 cod. pen. e valutato in termini probabilistici, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Nel caso concreto, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio risulta già accertata davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, con perizia che ascrive la patologia alla mansione svolta come unica causa efficiente. L’Amministrazione non ha contestato l’esposizione continuativa, così acquisita ai sensi dell’art. 64 c.p.a. Né ha allegato l’adozione di misure idonee o cause esclusive alternative. Ne deriva la sussistenza della responsabilità contrattuale.

Il Collegio respinge invece la domanda sui danni patrimoniali: le somme non percepite dal militare per il periodo di vita asseritamente anticipato non sono mai entrate nel suo patrimonio e non sono trasmesse agli eredi. Accoglie le poste non patrimoniali, richiamando la Cass. n. 36841/2022 e le Tabelle milanesi 2024, che configurano il danno terminale come categoria onnicomprensiva, entro il limite convenzionale di cento giorni. Poiché il periodo tra diagnosi e decesso è inferiore a tale soglia, liquida il massimo per i primi tre giorni e l’importo tabellare con personalizzazione fino al 50 per cento, detratto l’equo indennizzo per compensatio lucri cum damno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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