Visto di studio: insufficienza dei mezzi economici non sanata da sponsor terzi (TAR Lazio n. 1362 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio presuppone che lo straniero dimostri, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, nonché la veridicità della finalità dichiarata. Tali requisiti non si presumono e non possono essere integrati dalla disponibilità di sponsor diversi dagli stretti familiari, né da conti correnti non accessibili perché non in “fresh dollars”. La verifica amministrativa non si esaurisce nel saldo dichiarato, ma investe la consistenza, la provenienza e l’andamento delle risorse. A fronte di un quadro normativo chiaro e di documentazione carente, il diniego è legittimo anche con motivazione succinta.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Beirut aveva respinto la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di studio. Il diniego si fondava sulla mancanza di idonea documentazione sulla situazione socio-economica familiare, sull’indimostrata intenzione di rientro, sull’inattendibilità delle informazioni e sulla dubbia finalità del viaggio, con conseguente rischio migratorio.

Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 per difetto e apparenza della motivazione, vizio di istruttoria rispetto agli artt. 4, 5, 39 e 39-bis d.lgs. n. 286/1998, e violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il Ministero degli Affari Esteri si costituiva, sostenendo la correttezza dell’operato e documentando l’invio del preavviso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 subordina l’ingresso alla dimostrazione di idonea documentazione sullo scopo e sulle condizioni del soggiorno e sulla disponibilità di mezzi sufficienti anche per il ritorno. L’art. 44-bis, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 394/1999 richiede, per l’ingresso per studio, la coerenza del corso con la formazione pregressa e le disponibilità economiche di cui all’art. 5, comma 6. L’art. 6-bis d.P.R. n. 334/2004 impone all’autorità diplomatica di comunicare per iscritto il diniego in assenza dei requisiti.

Su tale base, il Tribunale ricorda che lo straniero deve fornire prova idonea della veridicità della finalità dichiarata e dell’intenzione di rientro, e che i mezzi di sussistenza devono essere effettivi e documentati. Richiama, in particolare, la giurisprudenza secondo cui la verifica amministrativa non si limita al saldo del conto, ma valuta consistenza, provenienza e andamento delle risorse.

Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva rilevato che i conti indicati non presentavano operazioni o depositi mensili riconducibili a stipendio. Il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un conto intestato al proprio nucleo familiare con versamenti periodici. La “presa in carico” della madre riguardava un conto non in fresh dollars, unica tipologia che in Libano consente prelievi e invii. Analogamente, il padre non aveva allegato alcun conto o indicazione sui guadagni.

La documentazione prodotta dopo il preavviso non mutava l’esito. La presa in carico di uno zio e di un altro parente, con saldi elevati, era priva di certificazione del rapporto di parentela e relativa a conti bloccati, non in fresh dollars. Il Collegio estende alla fattispecie l’orientamento secondo cui la disponibilità di terzi sponsor, diversi dagli stretti familiari, è irrilevante ai fini della valutazione socio-economica. Il conto del fratello, con saldo modesto e senza entrate periodiche, risultava appena sufficiente al suo stesso sostentamento.

Quanto alla motivazione, il Tribunale ne riconosce la sinteticità, ma la ritiene sufficiente: il richiamo all’art. 6-bis d.P.R. n. 334/2004, all’art. 4 d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 71/2011 consente di ricostruire le ragioni del diniego, trattandosi di elementi noti all’autore di un’istanza lacunosa, cui era stata anticipata la necessità di documentare fonti di reddito certe. Il diritto di partecipazione è smentito dalla nota di preavviso ricevuta a mani. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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