Cittadinanza per residenza decennale: rilievo esclusivo delle risultanze anagrafiche (TAR Trentino-Alto Adige n. 67 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisto della cittadinanza italiana per residenza, la controversia relativa all’accertamento dei requisiti di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché il provvedimento di concessione costituisce esito di un apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione e la posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo. Il requisito della residenza legale decennale deve essere posseduto ininterrottamente e va accertato esclusivamente attraverso le risultanze delle iscrizioni anagrafiche, non essendo sufficiente la mera presenza sul territorio nazionale né la dimostrazione aliunde della dimora abituale. La cancellazione dall’anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale interrompe il periodo richiesto dalla norma.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato in data 29 agosto 2023 istanza di acquisto della cittadinanza italiana per residenza. Il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto del 5 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile la domanda con decreto, rilevando interruzioni nella residenza anagrafica.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento innanzi al TAR Lazio, che con ordinanza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando quale giudice competente il TAR Trentino-Alto Adige. Il ricorso è stato tempestivamente riassunto. Questo Tribunale ha disposto la rinnovazione della notificazione all’Avvocatura distrettuale, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021. L’Amministrazione si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, il cui esame assume carattere prioritario. Richiamando la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite n. 1053/2022 e la Sezioni Unite n. 29297/2021, il Tribunale conferma che la domanda fondata sulla residenza legale ultradecennale ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 rientra nella giurisdizione amministrativa, trattandosi di valutazione discrezionale non limitata all’apprezzamento della sicurezza pubblica. L’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito, il Collegio ricostruisce i dati documentali. Il ricorrente risulta cancellato dall’anagrafe dal 18 dicembre 2013 al 16 ottobre 2014, e nuovamente dal 21 febbraio 2018 al 9 marzo 2018 per mancato rinnovo della dimora abituale. Il contratto di lavoro a tempo determinato, attivo dal 17 giugno al 31 agosto 2014, non è idoneo a coprire i periodi di cancellazione, restando per tali intervalli ferma la discontinuità anagrafica.
Il Tribunale afferma il principio secondo cui il requisito della residenza legale decennale deve essere accertato in conformità alla disciplina anagrafica. L’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993 e l’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 223/1989 riconducono la definizione di residenza legale alla normativa in materia di anagrafe. Non è sufficiente la mera presenza sul territorio, ma è necessario il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza.
Ne consegue che nessun rilievo assumono gli elementi e i documenti offerti dal ricorrente per provare aliunde il possesso del requisito, a differenza di quanto può avvenire nel diverso procedimento concernente il permesso di soggiorno. Richiamando il precedente di questo Tribunale (sentenza n. 123/2025) e altre pronunce conformi, il ricorso è rigettato. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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