Prove pratiche di gara non eseguite e autovincolo della stazione appaltante (TAR Trentino-Alto Adige n. 68 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che, nella legge di gara, si autovincola a una prova pratica di valutazione per ciascuna delle sonde offerte, con punteggio analitico e soglia di idoneità, non può omettere la valutazione di talune sonde e riparametrare poi il punteggio al valore massimo, perché tale condotta integra violazione dell’autovincolo e altera il confronto concorrenziale. La riparametrazione al massimo non può sostituire la valutazione mancata, traducendosi in una fictio sull’esito, quando l’illeggibilità dei risultati sia comune a tutte le concorrenti e non imputabile ai prodotti offerti. In tal caso il rimedio è la rinnovazione delle prove pratiche, che non presuppone l’integrale riedizione della gara.
Il Fatto
La controversia riguarda il lotto 2 di una procedura aperta indetta da una Azienda sanitaria per la fornitura e il noleggio di sistemi diagnostici destinati a esami FISH, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e una ripartizione di 70 punti per la qualità tecnica e 30 per il prezzo. Al lotto hanno partecipato tre operatori; una concorrente è stata esclusa per non avere prodotto il materiale per la prova pratica e per il mancato superamento della soglia di sbarramento. La legge di gara prevedeva, per il criterio A.1, prove pratiche su quattro sonde con un massimo di 10 punti per ciascuna e una soglia di idoneità di 30 punti.
La commissione tecnica ha omesso di valutare due delle quattro sonde, per l’illeggibilità dei risultati, comune a entrambe le concorrenti rimaste, e ha riparametrato il punteggio. L’aggiudicazione è stata disposta in favore della controinteressata. Il concorrente collocato al secondo posto ha impugnato gli atti, deducendo la violazione delle regole di gara; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale sul criterio tabellare B.3 e l’aggiudicataria ha poi presentato ricorso per motivi aggiunti avverso una nota della commissione del 2 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancato superamento della prova di resistenza. La ricorrente ha prospettato una proiezione prognostica del possibile risultato: l’omessa valutazione di due sonde afferisce a un potenziale punteggio di 20 punti, e anche un differenziale minimo per ciascuna sonda può ribaltare la gara. Sufficiente, ai fini dell’ammissibilità, l’interesse strumentale alla rinnovazione di uno specifico segmento procedimentale, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata.
Nel merito, il ricorso principale è fondato. Il giudice ricostruisce la lex specialis, che per il criterio A.1 prevedeva una prova pratica per ciascuna delle quattro sonde, con valutazione di intensità, definizione e background, un punteggio massimo di 10 punti per sonda e una soglia di idoneità di 30 punti, da verificare prima della riparametrazione. La stazione appaltante si è quindi autovincolata all’applicazione di regole analitiche.
La mancata valutazione di due sonde, per ragioni non imputabili alle concorrenti, ha comportato l’omessa applicazione di una parte del criterio A.1, dirimente per una quota consistente del punteggio tecnico e per la verifica della qualità minima. La riparametrazione al massimo di 40 punti si è rivelata una fictio sull’esito valutativo delle sonde non esaminate. Di qui l’alterazione del confronto concorrenziale e la violazione dell’autovincolo.
Il Collegio accoglie anche il profilo sul difetto di motivazione. La commissione non ha esternato le ragioni dell’assegnazione dei punteggi, né i singoli coefficienti, a fronte di una legge di gara che richiedeva una motivazione adeguata per ciascun commissario. Il voto numerico non è sufficiente quando la stessa commissione si è vincolata a una griglia articolata. Il ricorso incidentale è fondato quanto al criterio B.3: la commissione ha indicato un numero inferiore di sonde rispetto a quelle offerte, con assegnazione di un punteggio inferiore. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, perché rivolto contro un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività.
Quanto all’effetto conformativo, il Collegio dispone la rinnovazione delle prove pratiche per tutte e quattro le sonde, nonostante l’apertura delle offerte economiche. A tal fine ordina la nomina di una nuova commissione in diversa composizione, con oscuramento dei dati pubblicati, chiusura della documentazione economica e dichiarazione dei commissari sulla mancata acquisizione di pregresse conoscenze. Respinta la domanda di inefficacia del contratto, non risultando stipulato.
Nota della Redazione
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