Trasferimento d’autorità del carabiniere per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari dell’Arma dei Carabinieri sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume di norma una rilevanza di mero fatto. Essi sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e non abbisognano di particolare motivazione né di garanzie di partecipazione preventiva, essendo sottratti all’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo. art. 1349 d.lgs. n. 66/2010 Il trasferimento disposto per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria, anche a prescindere da un giudizio di rimproverabilità della condotta. Il sindacato del giudice amministrativo sulle esigenze di servizio è limitato ai casi di arbitrarietà manifesta, da allegare con precisi elementi.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento con cui il Comando Generale ha disposto il proprio trasferimento di autorità dal 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia alla Stazione di altra sede. Il provvedimento richiama per relationem la proposta del Battaglione del predetto Reggimento, che aveva indicato il venir meno del rapporto fiduciario con il Capo Missione presso la sede diplomatica all’estero e la conseguente incompatibilità ambientale.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 238, comma 1, d.P.R. n. 90/2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contraddittorietà nelle tempistiche dell’azione amministrativa e violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari, sostenendo che il trasferimento costituirebbe una sanzione disciplinare di fatto. Il Ministero della Difesa si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono ordini, per i quali l’interesse del militare alla sede assume rilevanza di mero fatto. L’art. 1349 d.lgs. n. 66/2010 li sottrae all’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo, con la conseguenza che non occorrono garanzie di partecipazione preventiva né particolare motivazione, prevalendo l’interesse pubblico al corretto espletamento delle funzioni.

Il ricorso presenta anzitutto criticità sul piano dell’ammissibilità: non emerge la prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, né l’utilità effettiva derivante dall’eventuale annullamento. Il gravame, inoltre, non si confronta con il contesto fattuale e normativo del trasferimento, offrendo una lettura soggettiva del richiamo anticipato dalla missione.

Nel merito, le censure sono infondate. Il provvedimento consegue al venir meno del rapporto fiduciario con il Capo Missione, oggetto di apposita comunicazione, ed è stato adottato al termine di un articolato procedimento. Quanto alla qualificazione del Capo Missione, il Collegio distingue grado e funzione: la circostanza che questi rivestisse il grado di Consigliere di Ambasciata non esclude la funzione di Ambasciatore all’estero.

Priva di fondamento è anche la censura sul presunto esaurimento del potere di trasferimento: quello impugnato è l’unico provvedimento di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, mentre il rientro anticipato dalla missione trova disciplina nella Pubblicazione C-9 e nell’art. 3, lett. i) della stessa. Il provvedimento non ha finalità sanzionatoria, ma mira a elidere una situazione di incompatibilità ambientale a tutela del funzionamento del reparto e del prestigio dell’Istituzione. Nell’individuare la nuova sede, l’Amministrazione ha contemperato le esigenze di servizio con quelle personali, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e del minimo mezzo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *