Acquisizione dell’area ulteriore pertinenziale all’immobile abusivo (TAR Sicilia n. 2366 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente ad abuso edilizio, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione è tenuta a individuare e motivare l’area ulteriore rispetto a quella di sedime. Tale obbligo non si estende alla specificazione della destinazione pubblica dell’area quando questa sia pertinenziale all’immobile abusivo e, per le sue caratteristiche, inedificabile, emergendo un nesso funzionale indefettibile con l’opera realizzata senza titolo. In tal caso la motivazione non può dirsi carente, poiché l’area accessoria è strutturalmente legata al bene abusivo. Nei procedimenti di riesercizio del potere conformato da un precedente annullamento parziale, l’atto è congruamente motivato se individua con precisione l’area ulteriore e la riconduce alla fattispecie normativa. La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per i provvedimenti solo in parte costitutivi e vincolati nei presupposti, operando l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il Comune aveva rigettato l’istanza di condono edilizio di un immobile realizzato senza concessione e ne aveva ordinato la demolizione. Accertato l’inadempimento, l’ente locale aveva dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, corrispondente all’intera particella.

Con una prima sentenza il TAR aveva accolto i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti nella parte in cui non veniva indicata e giustificata l’ulteriore area da acquisire. Nel riesercizio del potere, l’amministrazione ha poi individuato in 571 mq l’area ulteriore rispetto ai 134 mq di sedime, dichiarandone l’acquisizione. La ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, lamentandone l’illegittimità per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, per contrasto con l’effetto conformativo della sentenza e per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto ai primi due motivi, trattati congiuntamente in quanto riferiti al medesimo vizio, il Tribunale ha rilevato che l’atto di acquisizione dell’area ulteriore, adottato in riesercizio del potere, risulta congruamente motivato sia rispetto all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sia rispetto alle coordinate conformative deducibili dal precedente annullamento parziale.

Nel nuovo atto l’amministrazione ha individuato con precisione l’area ulteriore da acquisire, pari a 571 mq, in rapporto ai 705 mq complessivi del cespite e ai 134 mq dell’area di sedime. Sotto tale aspetto il provvedimento è immune da censure, poiché la determinazione dell’area è esplicitata e riconducibile alla fattispecie normativa.

Non ha trovato accoglimento l’ulteriore doglianza secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in ordine alla destinazione pubblica cui destinare l’area ulteriore. L’impostazione, in astratto condivisibile, non è in concreto declinabile: l’area è pertinenziale all’abitazione, è posta in parte entro i 150 m dalla linea di battigia, in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, ed è nel resto collocata in area destinata a verde agricolo con indice di edificabilità irrisorio di 0,03 mc/mq.

Richiedere una motivazione diffusa su tale punto graverebbe l’amministrazione di un onere inutile e non assolvibile, poiché l’area ulteriore, anch’essa inedificabile, evidenzia un nesso funzionale indefettibile con l’immobile costruito senza titolo. Il Tribunale ha qualificato come controsenso logico, prima che giuridico, l’istanza di annullare l’atto per l’omessa esposizione della specifica destinazione pubblica di un’area inedificabile e pertinenziale a un immobile abusivo.

Quanto all’ultimo motivo, il Collegio ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per un provvedimento solo in parte costitutivo e vincolato nei presupposti della sua adozione. Richiamando l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, il Tribunale ha osservato che il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.

Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza, con liquidazione nella misura indicata nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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