Cittadinanza italiana e residenza legale: irrilevante il permesso tardivamente rinnovato (TAR Lazio n. 1129 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La residenza legale decennale richiesta dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 per la concessione della cittadinanza italiana esige il possesso continuativo e non interrotto di due requisiti concorrenti: l’iscrizione anagrafica nel Comune italiano e un valido titolo di soggiorno. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, la legittimità della residenza presuppone il soddisfacimento delle condizioni in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica. Ne consegue che la mancata presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini di legge determina una interruzione del periodo utile, non sanata dal rilascio di un titolo nuovo soltanto successivo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego si fonda sul difetto del requisito della residenza legale decennale continuativa, per il mancato rinnovo del titolo di soggiorno scaduto il 25 settembre 2021.
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 e l’insussistenza della carenza dei requisiti, allegando un certificato di residenza e il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura nel 2024. Il Ministero si è costituito contestando l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 richiede che lo straniero risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993 specifica che si considera legalmente residente chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di iscrizione anagrafica.
Da tale qualificazione deriva che l’effettiva e abituale dimora deve essere comprovata tanto dall’iscrizione decennale e ininterrotta nell’anagrafe della popolazione residente, quanto dal possesso di un valido permesso di soggiorno. Solo il possesso decennale e ininterrotto di entrambi i requisiti esprime la piena integrazione dell’aspirante cittadino. Il Collegio precisa che i due requisiti devono permanere sino alla prestazione del giuramento.
Nel caso di specie, dal rapporto informativo della Questura emerge che l’interessata non ha provveduto al rinnovo del titolo di soggiorno scaduto il 25 settembre 2021. È così venuto meno il requisito della residenza legale continuativa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, dell’art. 43, comma 2, c.c. e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993.
Il nuovo permesso è stato rilasciato soltanto in data 29 ottobre 2024. Il Collegio osserva che il termine per il rinnovo è di 60 giorni ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, elevabile a 90 o 180 giorni per i casi più complessi secondo le norme generali sul procedimento. Ne desume che per almeno un biennio la ricorrente non abbia presentato istanza di rinnovo, non depositata in giudizio. Risulta così conclamata una significativa interruzione del periodo di residenza legale.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto del ricorso. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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