Differimento dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare per sopravvenienze di ordine pubblico (TAR Puglia n. 424/2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare che impone all’amministrazione di riesaminare una situazione entro un termine perentorio può essere oggetto di istanza di differimento ai sensi dell’art. 58 c.p.a., qualora sopravvengano circostanze di fatto non valutabili al momento dell’adozione della misura. La sopravvenienza di complessi interessi pubblici, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la tutela dei diritti fondamentali di soggetti vulnerabili e l’ordinato svolgimento di eventi internazionali, integra un mutamento delle circostanze che legittima il giudice amministrativo a modulare la scansione temporale dell’esecuzione della misura cautelare. Il differimento del termine deve essere ancorato ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, assicurando comunque la piena tutela dell’interesse proprietario in un orizzonte temporale definito e mantenendo fermi gli altri obblighi già imposti all’amministrazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 79 del 14.11.2024, con la quale è stata disposta la rimozione degli occupanti di alcuni immobili di proprietà delle società ricorrenti, site in via Porto Mercantile. Avverso tale provvedimento le società hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo anche l’annullamento della relazione tecnica posta a fondamento dell’atto e la corretta ottemperanza alla sentenza n. 1101/2024, già resa tra le parti. Nella fase cautelare, il TAR aveva adottato l’ordinanza n. 232/2026, imponendo al comune di riesaminare la situazione entro quindici giorni, tenendo conto delle risultanze della verificazione disposta dal collegio.

Successivamente, il comune di Taranto ha proposto istanza di differimento del termine, rappresentando la sopravvenienza di circostanze che rendevano eccessivamente gravosa l’immediata esecuzione della misura. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato che sugli immobili gravava un sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria penale, con conseguente attivazione di una cabina di regia prefettizia ai sensi dell’art. 11 d.l. 14/2017, e che l’adozione dell’ordinanza di sgombero avrebbe inciso su oltre trenta nuclei familiari in condizioni di fragilità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto l’istanza del comune meritevole di accoglimento, valorizzando le circostanze sopravvenute rispetto al momento di adozione della misura cautelare. Il collegio ha richiamato l’art. 58 c.p.a., che consente alle parti di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento cautelare qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze, e ha verificato che nel caso di specie tale presupposto ricorresse.

La decisione si fonda su una valutazione complessiva degli interessi coinvolti: da un lato, il diritto di proprietà delle società ricorrenti, che resta comunque garantito; dall’altro, l’esigenza di evitare effetti irreversibili o sproporzionati, alla luce dell’estrema sensibilità sociale del contesto e della pendenza di un procedimento penale per invasione di edifici a carico degli occupanti. Il collegio ha inoltre considerato il rischio di tensioni e proteste in occasione dei XX Giochi del Mediterraneo, evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026, che avrebbe esposto la città a particolare visibilità mediatica e istituzionale.

Il TAR ha quindi accolto l’istanza, disponendo il differimento del termine per l’adozione dell’ordinanza di sgombero fino al 30 settembre 2026. La misura è stata però accompagnata dalla conferma dell’obbligo dell’amministrazione di cooperare con la cabina di regia prefettizia e con l’autorità giudiziaria penale per la pianificazione di uno sgombero graduale e coordinato, così da garantire il contemperamento tra le esigenze di tutela della proprietà e gli altri interessi pubblici coinvolti. Ferme restando le ulteriori statuizioni cautelari già adottate, il collegio ha precisato che il differimento non incide sul merito della controversia, che resta integralmente da valutare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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