Cessazione materia del contendere per payback dispositivi medici dopo versamento (TAR Lazio n. 4162 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2025, introduce una definizione agevolata degli obblighi di ripiano (c.d. payback) gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. L’obbligazione si intende assolta con l’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale estingue l’obbligazione, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni è condizione per la declaratoria di cessazione, che può essere pronunciata anche sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio i provvedimenti del Ministero della Salute che certificavano il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida attuative e la determinazione regionale dell’Emilia-Romagna che individuava le quote di ripiano dovute dalle aziende. La società contestava la legittimità del meccanismo di ripiano, chiedendo l’annullamento degli atti impositivi. Con successivi motivi aggiunti impugnava anche la nuova determinazione regionale adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittima la normativa previgente.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, la ricorrente depositava memoria con la quale rappresentava di aver provveduto al versamento della quota del 25% degli oneri di ripiano, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che la normativa sopravvenuta di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 ha previsto che gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La norma stabilisce espressamente che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Il legislatore ha inoltre previsto che l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, con provvedimenti da comunicare alla segreteria del TAR Lazio, determini la cessazione della materia del contendere nei giudizi avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese.
Nella fattispecie, la ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento e le amministrazioni costituite non hanno opposto alcuna contestazione. Il Collegio, richiamato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite in ragione della richiesta della ricorrente e della peculiarità della fattispecie, determinata dal sopravvenire della disciplina transattiva.
La pronuncia si pone in linea di continuità con la finalità deflattiva della norma, che ha inteso chiudere il contenzioso pendente sul payback dei dispositivi medici attraverso un meccanismo di definizione agevolata basato sul versamento di una quota ridotta degli importi.
Nota della Redazione
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