Cittadinanza iure sanguinis: ottemperanza respinta se manca la correzione dell’errore materiale (TAR Lazio n. 1128 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis va respinto quando l’inerzia dell’amministrazione sia determinata dalla mancata attivazione, da parte dell’interessato, della procedura di correzione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento giudiziale. L’ufficiale di stato civile non è tenuto alla pedissequa iscrizione, ma deve compiere gli accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione, né può trascrivere una data di nascita erronea, destinata ad acquisire valore legale nei registri. Il diniego alla trascrizione non è quindi ingiustificato, poiché l’ostacolo all’esecuzione deriva dalla condotta della parte e non dall’inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, con ordinanza, l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis e l’ordine al Ministero dell’Interno, e per esso all’ufficiale di stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese.
Nonostante reiterati solleciti e una diffida ad adempiere, l’ordinanza non è stata eseguita. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che il TAR ordini all’ufficiale di stato civile di provvedere e nomini, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta. Il Ministero dell’Interno si è costituito, richiamando la nota comunale secondo cui la persona indicata nell’ordinanza e quella risultante dall’atto di nascita ricevuto non coincidono, con conseguente necessità di correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il punto decisivo nell’individuazione del soggetto cui imputare la mancata esecuzione del giudicato. Esclusa ogni responsabilità dell’amministrazione, la Corte ritiene che l’inerzia sia da ascrivere esclusivamente alla parte ricorrente, che non ha presentato l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza, impedendo così all’ufficiale di stato civile di compiere i necessari accertamenti e di procedere alle trascrizioni richieste.
Il Tribunale ricostruisce la natura dell’attività di trascrizione degli atti di nascita e di matrimonio dei soggetti cui è stata riconosciuta la cittadinanza iure sanguinis. Essa non si limita alla pedissequa iscrizione, ma richiede una serie di verifiche sulla regolarità e completezza della documentazione, demandate all’ufficio di stato civile competente per territorio. Su questa base, il diniego opposto dall’amministrazione alla trascrizione della data di nascita erroneamente contenuta nell’ordinanza non può ritenersi ingiustificato.
La Corte valorizza il valore legale che la data acquisirebbe per effetto della trascrizione nei registri di stato civile. La conseguenza sarebbe duplice: l’interessato risulterebbe con due diverse date di nascita e resterebbe esposto, al pari degli uffici comunali, a possibili querele di falso aventi ad oggetto i dati erronei riportati nei documenti di identificazione e di viaggio, rilasciabili anche dalle autorità consolari estere.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di ottemperanza è respinta. Il Tribunale afferma la necessità di provvedere anzitutto alla correzione dell’errore materiale rilevato dall’ufficiale di stato civile, onde consentire a quest’ultimo di procedere in condizioni di legalità ai propri adempimenti. La novità della questione giustifica, infine, la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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