Classamento catastale da procedura DOCFA: sufficienza della motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 5459 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento si atteggia diversamente a seconda che la rettifica consegua a un’iniziativa d’ufficio o a una procedura DOCFA attivata dal contribuente. Qualora l’attribuzione della rendita avvenga all’esito della procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Solo se la divergenza investe gli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. La motivazione dell’atto di riclassamento d’ufficio, per contro, non può essere integrata dall’amministrazione nel giudizio di impugnazione.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale relativo ad alcuni immobili di sua proprietà, chiedendo l’annullamento dell’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso originario e annullava l’atto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in sede rescindente, revocava la precedente pronuncia e, in sede rescissoria, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sul rilievo che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, con condanna della contribuente alle spese.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 e 3 della legge n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina dell’estimo catastale. La costituzione di nuovi immobili o le variazioni incidenti sul classamento e sulla consistenza devono essere dichiarate in catasto mediante la procedura DOCFA, attivata dall’intestatario con atto predisposto da un professionista tecnico abilitato. A fronte di tali dichiarazioni l’ufficio può effettuare controlli e rettifiche d’ufficio.
La Corte distingue quindi due ipotesi. Quando la rettifica consegue a procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi, la motivazione è soddisfatta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se la discrasia deriva da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Se invece la divergenza investe gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita. Il collegio richiama un consolidato orientamento (Sez. V n. 12777 del 2018; Sez. V n. 4955 del 2021; Sez. Trib. n. 25144 del 2024).
Diversa è l’ipotesi della rettifica d’ufficio di un classamento già attribuito. Qui la motivazione deve essere più ampia e indicare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione: le trasformazioni edilizie intervenute oppure l’atto di revisione dei parametri della microzona (Sez. V n. 34603 del 2019; Sez. Trib. n. 24586 del 2023). La Corte ribadisce altresì che la motivazione non può essere integrata nel giudizio di impugnazione, né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese rende sufficiente la motivazione (Sez. V n. 25450 del 2018).
Nel caso concreto, la rettifica era stata originata da procedura DOCFA su iniziativa della contribuente, per fusione e diversa distribuzione degli spazi interni. I dati forniti non erano stati disattesi, ma soltanto rivalutati mediante l’attribuzione della classe e della rendita. La Corte giudica il motivo infondato e rigetta il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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