Fabbricato A/8 destinato ad agriturismo può essere rurale (Cass. civ. Sez. V n. 5458 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività di agriturismo svolta da un’azienda agricola rivestono carattere di strumentalità all’attività agricola e giustificano il riconoscimento della ruralità ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557. A esse non si applica l’esclusione di cui all’art. 9, comma 3, lett. e), del medesimo decreto, che opera per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione. La classificazione catastale in categoria A/8 è ostativa al riconoscimento della ruralità soltanto in caso di destinazione ad uso abitativo. Non è necessaria l’identità soggettiva tra proprietario e utilizzatore del fabbricato strumentale, purché l’utilizzatore sia imprenditore agricolo e detenga il bene in forza di un titolo idoneo.

Il Fatto

Il contribuente, proprietario di un fabbricato censito in categoria A/8 e concesso in comodato a una società semplice agricola, della quale era socio amministratore con una quota di compartecipazione al capitale quasi totalitaria, ha impugnato il diniego di annotazione in catasto della ruralità. Il fabbricato è destinato all’esercizio di attività agrituristica.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, sul rilievo che il fabbricato non potesse conseguire il riconoscimento della ruralità in ragione della classificazione in A/8. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in relazione all’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e all’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che la mancanza di motivazione rileva sia in caso di radicale carenza, sia quando la motivazione è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale. Nella specie, però, la sentenza impugnata contiene un’adeguata illustrazione delle ragioni del rigetto, incentrata sulla prevalenza del dato catastale, e raggiunge tale soglia.

Il secondo motivo, fondato, denuncia la violazione dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993 e del d.m. 26 luglio 2012. La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. Le Sezioni Unite n. 18565 del 2009 hanno affermato la decisività della classificazione catastale ai fini dell’assoggettabilità a ICI, ricollegando alla classificazione come rurale l’espunzione del fabbricato dalla nozione stessa di fabbricato imponibile. Il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10 resta imprescindibile per il beneficio fiscale, né è sufficiente la mera autocertificazione se il procedimento non si conclude con l’annotazione.

Il giudice di appello aveva desunto dalla classificazione in A/8 la preclusione automatica all’annotazione. La Corte non condivide tale conclusione. L’art. 9, comma 3, lett. e), preclude la ruralità ai fabbricati ad uso abitativo con le caratteristiche delle categorie A/1 o A/8: la norma richiede la coesistenza della destinazione abitativa e della classificazione. Ne deriva che anche un fabbricato A/8 può conseguire la ruralità se destinato strumentalmente a una delle attività del comma 3-bis, individuando la preclusione solo nella destinazione abitativa.

La Corte richiama la precedente pronuncia Sez. V n. 27198 del 2022 e ne dà continuità: le costruzioni destinate a ricezione e ospitalità nell’ambito dell’agriturismo rivestono carattere strumentale all’attività agricola, senza che operi l’esclusione della lett. e). La destinazione agrituristica rientra tra le attività connesse di cui all’art. 2135, terzo comma, cod. civ., che include la ricezione e ospitalità, e tra le finalità elencate dal comma 3-bis.

La Corte esclude poi che la soluzione muti per la concessione in comodato a una società agricola di cui il proprietario sia socio amministratore: non è necessaria l’identità soggettiva tra utilizzatore e proprietario, purché l’utilizzatore sia imprenditore agricolo e detenga il bene in base a un titolo idoneo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *