Classamento catastale idrovore consorzio bonifica: no automatica categoria E (Cass. civ. Sez. V n. 21403 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle attività del consorzio di bonifica occorre distinguere la finalità pubblicistica statutaria, che discende dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dall’attività tipicamente imprenditoriale e commerciale che il medesimo ente può svolgere. Ai fini catastali gli impianti il cui utilizzo è strettamente funzionale alle finalità di bonifica vanno tenuti distinti da quelli che ineriscono ad attività commerciali o industriali. Le generali finalità istituzionali e pubblicistiche del consorzio, di per sé, non giustificano il classamento dei beni nella categoria E. Rileva la destinazione funzionale e produttiva del bene accertata in termini di potenzialità di utilizzo, non l’uso concreto e contingente, né la qualità pubblica o privata del proprietario.
Il Fatto
Il consorzio di bonifica, proprietario di una unità immobiliare adibita a idrovora, presentava procedura DOCFA ai sensi del d.m. n. 701/1994 chiedendo l’attribuzione della categoria catastale E/9. L’Agenzia del Territorio rettificava il classamento in D/7. Il contribuente impugnava l’accertamento davanti alla CTP di Ferrara, che accoglieva il ricorso ritenendo erronea la classificazione nel gruppo D.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CTR dell’Emilia-Romagna, premessa la tardività dell’impugnazione, rigettava le censure osservando che l’immobile, per le sue caratteristiche e per la destinazione di pubblica utilità, andava classificato in E/9, non potendosi ritenere che le idrovore fossero destinate ad attività industriale o commerciale. Avverso tale sentenza l’ufficio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la società contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo, con il quale l’ufficio denunciava la violazione del combinato disposto degli artt. 2700 cod. civ., 327 cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. La CTR, pur avendo incidentalmente valutato la tempestività dell’appello, si è pronunciata nel merito adottando una pronuncia di rigetto; l’ufficio, pertanto, non ha interesse a impugnare quel profilo.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La questione relativa agli atti di autotutela e agli effetti dei giudizi inter partes non costituisce autonoma ratio decidendi, non essendovi una statuizione esplicita di cessata materia del contendere né il rilievo di un giudicato interno invocato dall’ufficio ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. Si è trattato di un mero argomento ad abundantiam, per quanto erroneo, volto a suffragare la correttezza della categoria proposta dal contribuente.
Il terzo motivo è fondato e impone una disamina della natura dei consorzi di bonifica. Il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e l’art. 862 cod. civ. qualificano i consorzi come persone giuridiche pubbliche. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite n. 1548 del 2017, i consorzi, pur perseguendo finalità di ordine generale, svolgono un’attività tipicamente economica a carattere privatistico. Essi utilizzano i contributi richiesti ai consorziati e possono rendere servizi con connotazione industriale e commerciale.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e unionale in tema di servizio di interesse economico generale, in particolare l’art. 106, paragrafi 1 e 2, TFUE e la sentenza della CGUE 8 giugno 2023, causa C-50/21. L’assolvimento di una funzione di SIEG non sottrae il consorzio al regime degli aiuti di Stato per i servizi resi dietro versamento di contributi. Ne segue che una idrovora strumentale alla bonifica è cosa diversa da un impianto utilizzato per servizi a connotazione industriale.
Il Collegio ribadisce che le unità rientranti nel gruppo E sono indicate in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima un’estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica: la categoria residuale E/9 richiama solo la “particolarità” della destinazione. Ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale che presentino autonomia funzionale e reddituale; sussiste quindi una vera incompatibilità tra classificazione in E e destinazione commerciale o industriale.
La CTR, senza chiarire la natura del bene, ha assunto in forma aprioristica che il classamento dovesse essere E/9, dando rilievo dirimente all’attività pubblicistica dell’ente. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché accerti l’effettiva natura e destinazione del bene e regoli le spese.
Nota della Redazione
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