Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21402 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dell’impossibilità di ricollocazione dello stesso nell’organigramma aziendale costituisce valutazione di fatto riservata al giudice del merito. Essa è censurabile in sede di legittimità, nel testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, solo se il ricorrente alleghi il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività. La censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione, solleciti una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti è inammissibile. L’adempimento dell’obbligo di repêchage va verificato con riferimento alle posizioni esistenti e alla qualifica del lavoratore, non essendo configurabile un obbligo di demansionamento o di creazione di nuovi posti.

Il Fatto

La lavoratrice, addetta a mansioni di segreteria personale di un dirigente, impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole nel maggio 2019. Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto le sue domande; la Corte d’appello di Roma, in riforma, le respinge e accerta la legittimità del recesso e l’insussistenza della natura ritorsiva.

La Corte territoriale rileva che la posizione del dirigente, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, era stata soppressa e che con essa era venuta meno la relativa segreteria personale. Accerta inoltre l’impossibilità di ricollocazione, essendo l’unico posto di segreteria già occupato da dipendente più anziana. La lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si deduce l’errata qualificazione delle mansioni e il collegamento del licenziamento a quello del dirigente, in assenza di indagine sui profili di efficienza e economicità indicati nella lettera di recesso. Il Collegio ricorda che l’accertamento in fatto delle mansioni è riservato al giudice del merito e censurabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile nella versione riformata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato testuale o extratestuale che ne prova l’esistenza, delle modalità e del momento della sua discussione processuale e della sua decisività. L’omesso esame di elementi istruttori, di per sé, non integra il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.

Le Sezioni Unite n. 34476 del 2019, richiamate insieme alle Sezioni Unite n. 33373 del 2019 e n. 25950 del 2020, hanno ribadito l’inammissibilità delle censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di motivazione, degradano verso una rivalutazione dei fatti storici. Nel caso di specie, le doglianze non individuano un errore di diritto, ma investono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità. La Corte territoriale ha accertato che il modello organizzativo si era rivelato fallimentare e che, venuta meno la funzione dirigenziale, era stata soppressa la segreteria personale.

Il terzo motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato l’esistenza di una sola posizione di segreteria, già ricoperta da dipendente più anziana, l’assenza di nuove assunzioni e l’inesistenza di altre posizioni inferiori alla qualifica della lavoratrice. Su tali premesse ha correttamente ravvisato l’adempimento dell’obbligo di repêchage, mentre la censura sollecita una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali non spettante alla Corte di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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