Classamento catastale impianti servizio idrico: categoria D e non E (Cass. civ. Sez. V n. 21301 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale, l’attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica e i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari censibili nella categoria E, propria dei fabbricati radicalmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica produttiva, ma nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali. La destinazione dell’impianto a servizio pubblico non è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica. Ai fini del corretto censimento è dirimente accertare se la gestione presenti i caratteri della economicità, intesa come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti mediante tariffe predeterminate, restando irrilevante l’assenza di un fine di lucro soggettivo.

Il Fatto

Una società gestrice del servizio idrico integrato, proprietaria di due unità immobiliari destinate ad ospitare comandi e impianti per la regolazione del deflusso delle acque, presentava procedura DOCFA ai sensi del d.m. n. 701/1994 chiedendo l’attribuzione della categoria catastale E/3.

A fronte dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio rettificava il classamento in D/1, la contribuente proponeva impugnazione. La CTP rigettava il ricorso; la CTR della Campania, in accoglimento dell’appello, riconosceva la correttezza del classamento in categoria E, sul presupposto che la società fosse non lucrativa e rendesse un servizio pubblico e che i fabbricati non fossero inquadrabili in categoria D. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dall’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006, a tenore del quale nelle unità censite nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. La norma instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale.

Ne deriva che diventa dirimente accertare se la gestione dell’impianto presenti gli obiettivi caratteri della economicità, intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi. È irrilevante che l’impianto sia destinato a un’attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale non esclude che l’attività sia esercitata secondo parametri imprenditoriali, quali l’attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi.

Anche il sistema tariffario del servizio idrico integrato richiama i principi di corrispettività, efficienza, efficacia ed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha qualificato la tariffa come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa. La Corte richiama sul punto i precedenti citati dal ricorrente: Cass. n. 12741/18, Cass. n. 17022/20, Cass. 9427/19 e Cass. ord. 2247/21, nonché la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 16 maggio 2006. Rileva inoltre che la natura economica dell’attività non viene meno quando il servizio sia gestito da una società partecipata in toto dal Comune o da un consorzio di Comuni, poiché ciò che rileva sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.

La CTR ha dunque fatto malgoverno dei principi enunciati, affermando l’inserimento dell’impianto in categoria E/9 sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *