Prescrizione e cartella non impugnata: preclusione e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 22160 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, applicandosi anche ai processi pendenti. La mancata impugnazione di una cartella di pagamento divenuta definitiva preclude la possibilità di far valere, con l’impugnazione di un successivo atto, la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica dell’atto non opposto, che rimane impugnabile solo per vizi propri. In tema di cartella di pagamento, qualora la sua notifica sia eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sei cartelle di pagamento emesse per il recupero di tasse automobilistiche relative alle annualità 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2013, deducendo la mancata o irregolare notifica delle cartelle e degli atti successivi, nonché l’intervenuta prescrizione triennale dei crediti. Il ricorso era proposto a seguito del rilascio degli estratti di ruolo avvenuto il 15 giugno 2017. La CTP dichiarava il ricorso inammissibile per tardività dell’impugnazione degli estratti di ruolo; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la decisione sul profilo dell’ammissibilità ma respingeva l’appello nel merito, affermando la regolarità delle notifiche e l’insussistenza della prescrizione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rileva che il ricorrente non ha indicato l’interesse ad agire avverso l’estratto di ruolo, atto di per sé non necessariamente lesivo. Richiamando le Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte afferma che l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 ha plasmato l’interesse ad agire, condizione di natura “dinamica” che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione; la disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse deve essere dimostrato, nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’adunanza camerale. Sussiste quindi, sotto tale profilo, un’ipotesi di inammissibilità.
Con riferimento al primo motivo, concernente le cartelle per gli anni 2004, 2008 e 2010 pacificamente ritualmente notificate, la Corte conferma la proposta di definizione anticipata. L’intervenuta decorrenza del termine di prescrizione maturato in epoca antecedente alla notificazione dell’atto presupposto non opposto non può trovare impugnazione con il successivo atto, che rimane impugnabile solo per vizi propri, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità. La CTR ha accertato che alla data dell’acquisizione dell’estratto di ruolo non era maturata la prescrizione, interrotta da atti di cui indica le date; il ricorrente, tuttavia, non censura tale accertamento ma solo le modalità di notifica. Da qui il rigetto del motivo.
Quanto al secondo motivo, concernente le cartelle per le annualità 2007, 2009 e 2013, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il motivo risulta confezionato come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione: è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. La censura motivazionale è altresì inammissibile perché il ricorrente lamenta un’insufficiente motivazione consistente nella mancata spiegazione delle ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto la notifica eseguita dal concessionario direttamente a mezzo posta, senza formulare un’idonea censura per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo viola inoltre il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stati riportati nei loro esatti termini i passi del ricorso introduttivo e dell’atto d’appello. Quanto alle violazioni di legge denunciate, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi, e la Corte richiama l’orientamento consolidato, avallato dalla Consulta con la sentenza n. 175/2018, secondo cui la notifica eseguita dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento non richiede l’invio di una successiva raccomandata informativa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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